Risarcimento da morte: no al coniuge infedele

Il marito aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morta della moglie.

25 GEN 2019 · Tempo di lettura: min.
Risarcimento da morte: no al coniuge infedele

Per la Corte di Cassazione le motivazioni dell’uomo sono infondate.

Ha diritto al risarcimento da morte del coniuge, a causa di un incidente stradale, il partner che intrattiene una relazione extraconiugale sancita anche dalla nascita di un figlio? A fare chiarezza su questo tema è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, la numero 31950/2018.

La vicenda

In seguito a un incidente stradale, una donna è deceduta. Nella sentenza di primo grado, il Tribunale di Matera aveva condannato la generali SpA al risarcimento del danno subito dal padre, dai figli e dai fratelli della vittima. Tuttavia, i giudici avevano rigettato la richiesta di risarcimento da parte del marito della vittima, decisione confermata poi anche dalla Corte d’Appello di Potenza. La Corte territoriale, infatti, aveva deciso di respingere la domanda risarcitoria del coniuge in quanto “la presunzione di sussistenza (tra coniugi non separati) di un progetto di vita in comune e di un vincolo affettivo era stata, nella specie, superata da elementi di segno contrario atteso che il consorte aveva avuto una relazione extraconiugale, dalla quale era nato un figlio tre mesi prima della morta della moglie”. L’uomo nel corso del processo non aveva dimostrato la permanenza di un vincolo affettivo. Tuttavia, aveva deciso di fare ricorso presso la Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

Secondo l’uomo, la decisione della Corte territoriale non era stata quella corretta in quanto si era fondata sulla sola base di una relazione extraconiugale e della conseguenza nascita di un figlio naturale. Di conseguenza, infatti, i giudici avevano rigettato la richiesta di risarcimento per il subito pregiudizio morale da perdita del rapporto parentale. Il marito, invece, sosteneva che la presenza di una relazione extraconiugale e del figlio non cancellerebbe totalmente il legame affettivo.

Per la Corte di Cassazione il motivo è infondato, sottolineando la correttezza della sentenza della Corte territoriale: “il fatto illecito costituito dalla uccisione di uno stretto congiunto appartenente al ristretto nucleo familiare (genitore, coniuge, fratello) dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella sofferenza morale che solitamente si accompagna alla morte di una persona cara e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare”.

Secondo gli ermellini, dunque, il danno sarebbe presunto. Solitamente si ritiene la sussistenza di un vincolo affettivo e un progetto di vita comune, senza bisogno dell’onere della prova. In questo caso concreto, però, questa presunzione viene superata da elementi di segno contrario, come l’esistenza di una relazione extraconiugale e di un figlio.

La Corte di Cassazione, infatti, ha specificato che: «Detti elementi non comportano, di per sé, l'insussistenza del danno non patrimoniale in capo al coniuge superstite, ma impongono a quest'ultimo, in base agli ordinari criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c (essendo stata, come detto, superata la presunzione), di provare di avere effettivamente subito, per la persistenza del vincolo affettivo, il domandato danno non patrimoniale».

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