Infortuni a scuola, Il dirigente scolastico è responsabile

La dirigente scolastica aveva preferito una soluzione “artigianale”, rivelatasi però insufficiente per eliminare il pericolo.

6 OTT 2019 · Tempo di lettura: min.
Infortuni a scuola, Il dirigente scolastico è responsabile

Una dirigente scolastica è stata ritenuta responsabile di un incidente avvenuto nel suo istituto in una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Se un alunno subisce un infortunio a scuola, a causa di una struttura pericolante, è responsabile anche il dirigente scolastico? A questa domanda ha risposto la Corte di Cassazione con una recente sentenza, la n. 37766/2019.

La vicenda

Nel 2011, uno studente, subito dopo il suo esame di maturità, si era recato a scuola per assistere all’esame orale dei suoi compagni di classe. L’alunno era inciampato in una porta in alluminio che solitamente era chiusa con un lucchetto di piccole dimensioni ma che quel giorno, come in altre occasioni in cui faceva molto caldo, veniva aperta dalla bidella per far passare l’aria nel corridoio. Lo studente, caduto in avanti, aveva sfondato uno dei fragili cupolini in plexiglass del solaio-lucernaio che era posto a soli settanta centimetri dalla base della porta. Questi cupolini erano costruiti in materiale plastico sottile pochi millimetri e non in grado di sostenere pesi superiori a 50 kg né urti e non erano protetti da grate o da altri sistemi. L’unico accesso al solaio-lucernaio era, appunto, la porta in alluminio. Cadendo al piano di sotto e precipitando per più di sette metri, il ragazzo aveva riportato “gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica”.

Per la mancata sicurezza all’interno della scuola sono stati imputati la dirigente scolastica e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto. Entrambi hanno presentato un ricorso presso la Corte di Cassazione. Nel caso della dirigente scolastica, la difesa ha affermato che, secondo quanto si legge nella sentenza, “il dirigente scolastico, infatti, sarebbe - sì - un “datore di lavoro” ma con talune peculiarità, non essendo proprietario degli immobili che ospitano le scuole ed essendo inoltre privo dei poteri di spesa e decisionali per risolvere i problemi degli edifici scolastici”.

La decisione dei giudici della Corte di Cassazione

Nella sentenza, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la principale motivazione apportata dalla difesa della dirigente scolastica era formata da una premessa esatta ma da una conclusione errata. I giudici affermano che “è certamente vero che «Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa» […] e che la ricorrente era priva dei poteri di spesa”. Tuttavia, gli ermellini ricordano che “non può trascurarsi che «In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione»”.

Secondo la Corte di Cassazione, pur avendo inoltrato all’ente territoriale e ad altri soggetti pubblici la necessità di interventi strutturali, queste richieste non contenevano alcuna menzione alla problematica in questione (diciture estremamente generiche relative a “ringhiere”, a “terrazzi” e ad “adeguamento porte”). Come aveva attestato la Corte di appello e il Tribunale, invece, la dirigente scolastica aveva preferito una soluzione “artigianale”, rivelatasi però insufficiente per eliminare il pericolo. Per questo “è stata rilevata la mancanza di prudenza e, dunque, la colpa della dirigente scolastica”.

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