Padre assente? No all’affido

Secondo i giudici, l'uomo trascurava i propri doveri genitoriali.

14 NOV 2019 · Tempo di lettura: min.
Padre assente? No all’affido

Nella giurisprudenza recente, la tendenza è quella di prediligere il principio di bigenitorialità e, di conseguenza, di favorire l’affidamento condiviso dei figli, in caso di separazione o di divorzio dei coniugi. Tuttavia, nonostante i giudici puntino alla condivisione della responsabilità genitoriale, l’obiettivo principale delle scelte prese in materia di affidamento è quello di dare priorità agli interessi del minore. Su questa base si sono sviluppate la maggior parte delle sentenze degli ultimi anni in questa tematica. È il caso anche di una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 28244/2019.

La vicenda

Nel 2017, la Corte d’Appello di Trento aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado che aveva disposto l’affido esclusivo alla madre di due figlie minori e aveva obbligato il padre al mantenimento con un contributo, per ciascuna di esse, di 350 euro mensili. Tuttavia, l’uomo aveva deciso di fare ricorso presso la Corte di Cassazione, apportando tre motivazioni. Innanzitutto, affermava che c’era stata la violazione e falsa applicazione in mancanza di prove solide del primo comma dell’art. 337 quarter del codice civile: "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Il secondo motivo si basava, secondo il ricorrente, sull’assenza di motivazioni che avevano portato il tribunale a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dalla relazione con il padre. Con il terzo motivo, infine, l’uomo riteneva che il giudice di secondo grado non aveva considerato “le dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l’importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita".

La sentenza della Corte di Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto inammissibili i tre motivi. Riferendosi alla sentenza n. 14840/2006 della stessa Corte, infatti, gli ermellini hanno ricordato che "in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo […]". Questo giudizio, secondo questa ordinanza, si basa, in particolar modo, sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo e anche sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore.

I giudici di primo e di secondo grado, avevano disposto l’affido esclusivo alla madre per ragioni concrete. Il padre, infatti, si era trasferito in una regione diversa e distante da quella delle minori; non pagava l’assegno di mantenimento; non partecipava attivamente alle scelte inerenti alle vite delle figlie e, in sintesi, trascurava i propri doveri genitoriali.

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