Raccolta rifiuti non effettuata: meno 40% sulla tassa rifiuti

La Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso e di confermare la riduzione del 40% della tassa.

6 OTT 2019 · Tempo di lettura: min.
Raccolta rifiuti non effettuata: meno 40% sulla tassa rifiuti

In un mondo sempre più preoccupato per il cambiamento climatico, una delle sfide più urgenti è quella dello smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, non sempre il processo avviene in maniera corretta a monte. Ogni Comune ha la possibilità di scegliere come raccogliere i rifiuti urbani ma non sempre i cittadini fanno la loro parte o, al contrario, sono soddisfatti del servizio comunale. Cosa succede, ad esempio, se il Comune non effettua correttamente il servizio di raccolta dei rifiuti? Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22767-2019, fa luce su questa problematica.

La vicenda

Un’attività alberghiera proponeva ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli dopo aver ricevuto, nel 2012, una cartella di pagamento attraverso cui il Comune di Napoli richiedeva il pagamento di 47.216 euro equivalente alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa al 2010. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva accolto parzialmente il ricorso, annullando “la cartella impugnata limitatamente alle somme eccedenti il 40%”, così come sancito dall’articolo 59 comma 2 del dlgs 507/1993: “[…] Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.

Il Comune di Napoli impugnava la sentenza ma l’appello era stato rigettato dalla Commissione Regionale Tributaria della Campania. Per questo, il Comune ha deciso di proporre ricorso dinanzi la Corte di Cassazione. La difesa sosteneva la legittimità dell’applicazione di una tariffa superiore per gli alberghi in quanto producono quantità di rifiuti superiori. In più, il Comune lamentava che la mancata raccolta dei rifiuti non era dovuta a cause proprie ma imputabili ad altre Pubbliche Amministrazioni che, in più, avrebbero determinato l’impossibilità per il Comune di assicurare l’attività di rimozione e di smaltimento dei rifiuti.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso e di confermare la riduzione del 40% della tassa. La Commissione Tributaria Provinciale aveva già rigettato e reputato illegale il motivo che riguardava l’applicazione di tariffe diverse tra alberghi e abitazioni.

Per rigettare gli altri motivi, i giudici ricordano il quarto comma dell’articolo 59 del dlgs 507/1993: “Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2”.

In più, gli ermellini riportano all’interno della sentenza un orientamento giurisprudenziale recente che sancisce che: “il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell'amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: - non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente […] va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi - quale quello della responsabilità dell'amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio (cfr. Cass. 22531/2017)”.

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sul tema, puoi consultare il nostro elenco di professionisti esperti in diritto tributario.

avvocati
Linkedin
Scritto da

StudiLegali.com

Lascia un commento

ultimi articoli su sentenze della cassazione