Senzatetto: non è reato vivere per strada

Il senzatetto in questione era stato accusato di bivaccare su di un marciapiede turbando l'utilizzo dello spazio pedonale.

23 AGO 2017 · Tempo di lettura: min.
Fonte immagine: Wikipedia

Una sentenza della Corte di Cassazione ritira una multa a un clochard che viveva per strada.

Per le strade, soprattutto delle grandi città, non è difficile incontrare i cosiddetti "clochard", un termine francese utilizzato comunemente per indicare i senzatetto. Secondo i dati dell'Istat del 2015, sarebbero 50.724 le persone senza dimora che hanno utilizzato un servizio di mesa o di accoglienza notturno nei mesi di novembre e dicembre 2014. Lo studio è stato eseguito su 158 comuni italiani.

Per un senzatetto è reato dormire per strada, occupando i marciapiedi con case improvvisate? La sentenza n. 37787/2017 della Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha ritirato una multa a un clochard, affermando che vivere per strada non è un reato a causa dello stato di necessità in cui si trovava l'uomo.

Il caso e la sentenza della Corte di Cassazione

La vicenda si è svolta a Palermo dove un senzatetto è stato accusato del reato previsto dall'articolo 650 del Codice Penale che punisce chi "non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene". Nella città siciliana, infatti, un'ordinanza del sindaco sanciva il divieto di predisporre bivacchi o accampamenti di fortuna nei luoghi pubblici del comune con l'obiettivo di evitare l'alterazione del decoro urbano o l'essere d'intralcio alla pubblica viabilità. Il senzatetto in questione era stato accusato di "bivaccare su di un marciapiede unitamente a dei cani in una baracca precaria costituita da cartoni e pedane in legno, situazione che creava ostacolo al passaggio, turbando l'utilizzazione dello spazio pedonale, con conseguente pregiudizio per la sicurezza pubblica".

Il clochard, dunque, è stato condannato dal Tribunale di Palermo a pagare una multa di 1000 euro per aver infranto l'ordinanza sindacale così come sancito dal reato previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

Il clochard ha fatto ricorso presso la Corte di Cassazione dove la sua difesa ha criticato la multa di mille euro prevista dal Tribunale di Palermo, affermando che l'uomo si trovava in "stato di necessità" in quanto "senza fissa dimora" e che di conseguenza era stata data un'erronea interpretazione agli articoli del Codice Penale. I giudici della Corte di Cassazione hanno sancito che il ricorso è fondato e che il clochard in stato di necessità non viola l'ordinanza comunale in quanto "il fatto non sussiste" e in quanto "l'ordinanza sindacale è dettata in via preventiva ed è indirizzata ad una generalità di soggetti".

Gli ermellini spiegano così la decisione nella sentenza:

"non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 cod. pen.) l'inottemperanza dell'ordinanza contingibile e urgente del sindaco che non riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato e si risolva in una disposizione di tenore regolamentare data in via preventiva ad una generalità di soggetti, in assenza di riferimento a situazioni imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili con i mezzi ordinari, non essendo sufficiente l'indicazione di mere finalità di pubblico interesse […] La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste".

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