Violenza domestica: la moglie può abbandonare il tetto coniugale

L'abbandono del tetto coniugale può avere conseguenze a livello civile e penale, ma ci sono delle eccezioni.

29 SET 2017 · Tempo di lettura: min.
Violenza domestica: la moglie può abbandonare il tetto coniugale

Se il marito è violento e la moglie abbandona il domicilio domestico, a chi viene addebitata la separazione?

La violenza sulle donne è un fenomeno che occupa spesso le pagine dei giornali negli ultimi anni. Pur non trattandosi di un fenomeno affatto nuovo, i dati sono ugualmente allarmanti. Secondo l'Istat, sono 7 milioni le donne italiane che hanno subito, durante la loro vita, qualche forma di abuso. Più di 100 donne all'anno vengono uccise, spesso da fidanzati o mariti. Ovviamente, i dati a disposizione sulle violenze domestiche non sono che una parte del totale reale.

Spesso, per le donne che sono vittime di violenza all'interno della loro stessa casa, non rimane altra opzione che abbandonare l'abitazione familiare. In questo caso, si potrebbe parlare di abbandono del tetto coniugale? La separazione andrebbe addebitata alla donna? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su queste e altre domande.

Il caso

Sia il Tribunale di Reggio Calabria che la Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza n.17/2014 del 20/03/2014 hanno deciso di addebitare la separazione a un uomo che, a causa dei suoi comportamenti violenti, aveva portato la moglie ad abbandonare la casa in cui vivevano. Secondo la Corte d'Appello, infatti, erano stati proprio le azioni violente dell'uomo a causare l'irreversibilità della crisi coniugale.

L'uomo ha deciso di fare ricorso presso la Corte di Cassazione. Con la sentenza numero 21086/2017 dell'11 settembre scorso, gli Ermellini hanno deciso di rigettare il ricorso del marito, ritenuto inammissibile, accettando l'addebito della separazione così come deciso precedentemente dal Tribunale.

I motivi

Ricordiamo che, l'abbandono del tetto coniugale può avere conseguenze a livello civile e penale. Nel primo caso, infatti, abbandonare il domicilio domestico ha come conseguenza l'addebito della separazione e la perdita del diritto all'assegno di mantenimento. A livello penale, inoltre, chi abbandona il domicilio domestico e si sottrae ai suoi obblighi può ricevere una pena di reclusione fino a un anno o una multa che va dai 103 ai 1032 euro, così come previsto dall'articolo 570 del Codice Penale.

Nonostante ciò, nel caso preso in considerazione dalla Corte di Cassazione, l'abbandono del tetto coniugale e le condotte violente del marito avevano un nesso causale, mentre il comportamento della donna non aveva avuto nessun effetto reale sulla separazione dei coniugi. La moglie aveva lasciato il domicilio proprio a causa dei comportamenti violenti di suo marito.

Sull'ordinanza della Corte di Cassazione, infatti, si legge che: " […] la Corte d'Appello ha adeguatamente ed esaurientemente motivato le ragioni poste a fondamento della propria statuizione. La Corte territoriale non ha alterato il regime dell'onere probatorio, ritenendo che fosse stato provato il nesso di causalità tra le condotte poste a carico del ricorrente (e non contestate in fatto) e la irreversibilità della crisi. Tale nesso, senza negare l'esistenza delle condotte censurate dal ricorrente, non risulta invece complessivamente provato, secondo la valutazione dei fatti svolta dal giudice del merito, in ordine alla controricorrente". La Corte, pertanto, incensurabilmente, ha ritenuto che la Mi. abbia provato la sussistenza del predetto causale e il ricorrente no, senza alcuna sovrapposizione dell'onus probandi.

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