Fine locazione commerciale. Rimozione addizioni e miglioramenti

Inviata da Silvia Venier. 1 mar 2018 Diritto immobiliare

Buongiorno
Nel 2005 in un immobile l’allora conduttore, con il consenso del proprietario, fece vari lavori di miglioramento e sostituzione di elementi. Nel 2011 io acquistai la ditta dal conduttore di allora e stipulai un nuovo contratto di locazione per gli stessi locali.
Nell’inventario della ditta all’atto del mio acquisto erano compresi tra le altre anche l’impianto di climatizzazione, le tende interne ed esterne, l’impianto di allarme. Ora a fine della mia locazione ho tolto detti elementi, tranne l’allarme, ed il locatore ravvisa danno nella mancanza delle tende e di un impianto atto al riscaldamento. Ha ragione il locatore, e nel caso rispondo io o il precedente conduttore?
Grazie mille, cordiali saluti

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per gli eventuali danni ne risponde lei e non il precedente, in quanto il rapporto ora il locatore lo ha con lei,...................

Avvocato Di Lallo Avvocato a Vairano Scalo

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Buongiorno, avevo già riscontrato la domanda ma non ho ritrovato la mia risposta...
La soluzione del Suo caso, posto che ha avuto il consenso del locatore per le addizioni e miglioramenti, sta nelle norme del codice civile, articoli 1592 e 1593 . Lei potrebbe avere diritto ad un'indennità se i miglioramenti o le addizioni non asportate abbiano accresciuto il valore dell'immobile locato.
Certamente, andrebbe verificato il contratto di locazione ed il verbale di consegna dell'immobile e di riconsegna a fine locazione.
Saluti

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Buonasera, trattandosi di addizioni effettuate con il consenso del locatore esse possono essere asportate alla fine della locazione se non deriva danno all'immobile. Altrimenti, in caso di impossibilità di togliere dette addizioni, il conduttore uscente avrà diritto ad un'indennità. I miglioramenti che invece non si possono normalmente asportare a fine contratto, danno diritto , sempre se siano stati realizzati con assenso del locatore, ad un'indennità.
Il diritto ed il calcolo delle indennità è stato stabilito negli articoli 1592 e 1593 Codice Civile.
Saluti

Avv. Antonio Cesarini Avvocato a Bergamo

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Gentile signora Venier,Lei risponde nei confronti del locatore e po' rivalersi nei confronti del venditore ma dovrei esaminare tutta la documentazione per una idonea risposta.Cordialmente avv.Alfredo Guarino Napoli

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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Bisognerebbe capire se nel contratto di locazione da lei stipulato viene disciplinata o meno la sorte di eventuali miglioramenti eseguiti dal conduttore.
In mancanza, ciò che è stato eseguito deve rimanere nell'immobile e di eventuali danni ne risponde lei, quale attuale conduttore.

Avv. Edoardo Matassini Avvocato a Empoli

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