Si può sostituire il cognome del padre con quello della madre?

L'aggiunta o la sostituzione del cognome materno a quello paterno, è possibile ma la relativa istanza deve essere accuratamente motivata.

5 FEB 2016 · Tempo di lettura: min.
Si può sostituire il cognome del padre con quello della madre?

Una delle domande che sempre più spesso mi vengono rivolte è quella circa la possibilità di sostituire o di aggiungere al cognome paterno attribuito alla nascita quello materno.

In linea di principio è possibile, sia ad istanza dell'interessato che della di lui madre, ma attenzione perché ma non costituisce un diritto soggettivo, non avviene cioè in automatico ma bisogna seguire un procedimento burocratico complesso, dettagliatamente stabilito DPR n. 396/2000, il cui esito potrebbe anche essere negativo trattandosi di un provvedimento soggetto a discrezionalità amministrativa.

Per tale ragione è necessario che la domanda volta ad ottenere la sostituzione o l'aggiunta del cognome sia adeguatamente e accuratamente motivata.

Tale istanza, va presentata al prefetto della provincia del luogo di residenza dell'interessato o in quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita dello stesso. Se si tratta di un figlio minorenne, la domanda va presentata da entrambi i genitori, ad eccezione del caso in cui ci siano gravi motivi, che vanno anche in questo caso motivati in maniera precisa e adeguata, tali da non consentire la presentazione da parte di entrambi i genitori, o anche quanto l'interesse del minore all'accoglimento della domanda appaia evidente.

Il prefetto, sulla scorta delle motivazioni addotte dall'interessato o dai genitori/genitore del figlio minore, valuta la meritevolezza della richiesta e la mancanza di contrasto della stessa con esigenze di interesse pubblico e/o con situazioni giuridiche facenti capo a terzi.

A questo punto, se accoglie la richiesta, il Prefetto autorizza con decreto l'affissione di un sunto della domanda all'albo pretorio del comune di nascita o di attuale residenza e, in seguito, valutata la regolarità di questo adempimento e la mancanza di eventuali opposizioni da parte di terzi, concede con decreto il cambio o l'aggiunta del cognome. Qualora, invece, il Prefetto, sulla scorta delle motivazioni addotte e delle eventuali opposizioni presentate, non ritiene la domanda meritevole di accoglimento, può rigettarla con provvedimento di diniego, che è comunque impugnabile con ricorso al giudice.

Scritto da

Studio Legale Avv. Cavallaro

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