No all’aggravante dell’incidente se il conducente ha rifiutato l’alcoltest

Crescita di incidenti stradali causati da persone poste alla guida della propria autovettura dopo avere assunto un notevole quantitativo di Alcol.

2 FEB 2016 · Tempo di lettura: min.
No all’aggravante dell’incidente se il conducente ha rifiutato l’alcoltest

Attualmente, più che in passato, assistiamo a un forte aumento di incidenti stradali procurati da persone poste alla guida della propria auto dopo avere assunto un considerevole quantitativo di alcol.

Ma, nonostante aumenti notevolmente la richiesta pubblica di prevedere un trattamento sanzionatorio più grave, per chi postosi alla guida sotto l'effetto di droghe o alcol causi un incidente stradale, il legislatore non sembra ancora riuscito a soddisfare queste richieste.

E, invero, se un tempo proprio l'esame dell'alcoltest era strumentale ai fini della contestazione dell'aggravante di aver causato un incidente per guida in stato di ebbrezza, oggi proprio tale aggravante non può essere contestata se il conducente rifiuta di sottoporsi all'alcoltest.

Questo è quanto emerge da due recenti sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stigmatizzato il principio in base al quale: chi rifiuta l'alcoltest non potrà essere considerato ubriaco e conseguentemente non potrà essergli contestata l'aggravante di guida in stato di ebbrezza.

Tale impostazione ha evidenti, nonché favorevoli, ripercussioni sul trattamento sanzionatorio. Ciò in quanto per il rifiuto dell'accertamento la sanzione è dell'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e dell'arresto da sei mesi ad un anno, oltre alla la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l); mentre, l'esito sanzionatorio conseguente all'applicazione dell'aggravante di cui al comma 2 bis dell'art. 186 del Codice della strada è di molto più severo.

Da questo momento, dunque, chi è consapevole di essere ubriaco e ciononostante decida di mettersi alla guida, causando per effetto un incidente, o si trova alla guida di un'auto non propria, avrà tutte le ragioni per rifiutare il controllo con l'etilometro, consapevole di rischiare soltanto la sanzione più lieve per il «reato base», senza dover subire le aggravanti.

Ma non è tutto.

La questione potrebbe addirittura sembrare peggiore, sol che si consideri che l'accertamento a mezzo alcoltest è considerato un accertamento tecnico non ripetibile e, come tale, obbliga che lo stesso venga eseguito alla presenza di un difensore. Conseguentemente, chi dovesse essere fermato e gli venisse richiesto di sottoporsi all'alcoltest, costui dovrà essere informato del diritto a farsi assistere da un avvocato.

Chi non riceve questo avviso potrà ottenere l'annullamento dell'accertamento subito e tale nullità potrà essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado. Con la precisazione che la nullità non discende direttamente dal mancato avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. prod. pen., ma dalla presunta non conoscenza da parte dell'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, alla quale l'avvertimento è preordinato; se l'indagato ad esempio comunicasse agli agenti di polizia la sua intenzione di avvisare il difensore dell'atto urgente che si sta per compiere nessuna nullità deriverebbe da un mancato previo avviso di tale facoltà da parte della polizia giudiziaria.

Scritto da

Giambrone & Partners | Studio Legale Associato

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