Il divorzio "lampo" in Italia (L. 55/2015)

Divorzio "lampo" in Italia (L. 55/2015): italiani all'estero che intendono rifarsi una vita senza aspettare tempi biblici.

14 NOV 2016 · Tempo di lettura: min.
Il divorzio "lampo" in Italia (L. 55/2015)

La normativa di riferimento è stata profondamente modificata con l'introduzione di tempi nettamente più celeri per l'ottenimento di separazione e cessazione effetti civili del matrimonio.

La nuova Legge sul c.d. "Divorzio breve" (Legge 6 maggio 2015, n. 55), che interviene sulla disciplina della separazione e del divorzio, ha drasticamente ridotto il termine necessario per richiedere il divorzio, che fino alla predetta novella legislativa consisteva in tre anni dalla separazione giudiziale o consensuale tra i coniugi.

In Italia il divorzio è disciplinato dalla L. 898/1970 il cui testo normativo è stato modificato nel suo art. 3 comma 1 lett. b n. 2, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.

Adesso nel nuovo regime instaurato dalla L. 55/2015 il termine dilatorio, quale durata minima del periodo di separazione ininterrotta per ottenere il divorzio a seguito di separazioni giudiziali si riduce dai previgenti tre anni a dodici mesi.

La decorrenza del nuovo termine annuale inizia dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, invece, anche in caso di passaggio da giudiziale a consensuale, il termine d'ininterrotta separazione dei coniugi volta ad ottenere il divorzio si riduce addirittura a soli sei mesi, il cui termine decorre analogamente alla separazione giudiziale dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

I sei mesi decorrono, altresì, anche se la norma non lo esplicita, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto dai coniugi che hanno previamente stipulato una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, ovvero dalla data dell'atto recante gli accordi di separazione concluso davanti l'Ufficiale dello stato civile.

Questa importante novità ha avuto risvolti molto positivi anche nei confronti di una buona fetta di italiani residenti all'estero e con un precedente matrimonio celebrato in Italia.

Infatti, incoraggiati da una norma molto più versatile ed una procedura più snella e priva dei lacci di una eccessiva burocrazia, molti italiani residenti all'estero hanno conferito mandati ad avvocati in Italia al fine di istruire casi di divorzio in ossequio alla nuova normativa.

Tale fenomeno si è rapidamente diffuso anche per evitare che la eventuale celebrazione di un altro matrimonio di un italiano all'estero integrasse secondo l'ordinamento giuridico italiano il reato il di "bigamia" ai sensi dell'art. 556 del Codice penale italiano, oltreché per estinguere i diritti successori che l'ex coniuge continua a vantare nei confronti dell'altro in mancanza degli effetti giuridici scaturenti dal divorzio.

Chiedere un semplice consulto ad uno studio legale in casi come quelli appena esposti potrebbe evitarvi parecchie problematiche legate alla sussistenza degli effetti civili del matrimonio in costanza di separazione, specialmente se vi siete "rifatti una vita" fuori dall'Italia.

Avv. Renato Alfano

(Ceo-Managing Partner, Studio Legale Alfano)

Scritto da

Studio Legale ALFANO

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