Tutore legale: quando serve e come viene nominato?

Cosa s'intende per tutore legale? Come viene nominato?

11 DIC 2019 · Tempo di lettura: min.
Tutore legale: quando serve e come viene nominato?

A livello giuridico, con "tutore legale" s’intende quel soggetto che si occupa della tutela di un’altra persona, dedicandosi alla gestione dei suoi interessi, sia a livello personale che patrimoniale. Questo rappresentante legale può essere nominato per occuparsi di due tipi di soggetti: dei minori di 18 anni o delle persone interdette.

Nel caso dei minori d’età, l’articolo 357 del codice civile stabilisce che "Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni". In questo caso, la designazione di un tutore legale è obbligatorio nel caso in cui i genitori del minore siano deceduti o non siano in grado di esercitare la potestà genitoriale. Secondo quanto sancisce l’articolo 343 del codice civile, infatti, "Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore".

Sempre secondo il codice civile (art. 348) il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la patria potestà dei genitori attraverso testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Cosa succede se non è avvenuta la designazione o se la persona designata non può svolgere questa funzione per gravi motivi? Il secondo e il terzo comma dell’art. 348 del codice civile stabiliscono che:

"La scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.

Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di anni sedici. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell'articolo 147".

Cosa s’intende, invece, per soggetti interdetti? L’articolo 414 del codice civile sancisce che "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione".

Nel caso di interdizione, il giudice tutelare, nella scelta del tutore, individua la persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408 del codice civile. Secondo questo articolo, l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato. Nonostante ciò, specifica che "In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata".

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