Eredità: possiamo lasciarla a chi vogliamo?

All’interno dell’eredità esiste anche la cosiddetta “quota disponibile”, ossia quella parte di beni che può essere destinata a chi vogliamo.

26 NOV 2018 · Tempo di lettura: min.
Eredità: possiamo lasciarla a chi vogliamo?

Possiamo decidere completamente a chi lasciare i nostri beni dopo la nostra morte?

Secondo l’articolo 457 del Codice civile “L'eredità si devolve per legge o per testamento”. Una parte dell’eredità che lasciamo in seguito alla nostra morte, infatti, dev’essere lasciata per legge in favore degli eredi legittimi che corrispondono ai propri parenti più stretti, come coniuge e figli. Ciò vuol dire che una parte dei nostri beni dev’essere usata per la cosiddetta “quota legittima”. Non possiamo scegliere liberamente a chi destinare tutta la nostra eredità.

Tuttavia, all’interno dell’eredità esiste anche la cosiddetta “quota disponibile”, ossia quella parte di beni che può essere destinata a chi vogliamo. La legge italiana non specifica a quanto ammonta questa quota però sancisce come l’eredità deve essere divisa fra i legittimari. Di conseguenza, a seconda degli eredi a cui viene destinata l’eredità per legge e l’ammontare totale dei beni del defunto, si potrà calcolare la quota disponibile. Ovviamente, nel caso in cui i legittimari non esistano, il testatore potrà scegliere liberamente a chi destinare il totale della sua eredità.

Per calcolare la quota legittima bisognerà innanzitutto calcolare l’eredità totale. L’articolo 556 del codice civile sancisce che: “Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre”.

Sempre secondo il Codice civile, l’eredità viene suddivisa fra i legittimari, ad esempio:

  • salvo quanto disposto dall'articolo 542 se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono di più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli;
  • se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544. In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569;
  • a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli;
  • se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge;
  • quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali

Come si può notare dai precedenti esempi, non è così facile calcolare la quota legittima e, di conseguenza, quella disponibile. Per questo, è sempre preferibile richiedere l’aiuto di un professionista che possa calcolare con esattezza la quota da distribuire ai legittimari.

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