Il Diritto di visita dei figli ai tempi del Covid -19 ( opp. Coronavirus).

"Non dobbiamo dimenticare che la linea che deve guidare ogni scelta non può che essere quella dell'interesse preminente del minore alla salute."

20 APR 2020 · Ultima modifica: 21 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
Il Diritto di visita dei figli ai tempi del Covid -19 ( opp. Coronavirus).

Alla luce della situazione di emergenza sanitaria che sta colpendo l'intero Paese, ed in ragione dei recenti provvedimenti adottati dal Governo, ci si chiede: come si concilia il diritto di visita del genitore non collocatario, separato o divorziato, con i provvedimenti che limitano la libertà di spostamento degli individui nell'interesse della salute pubblica.

A tale quesito ha fornito un primo riscontro il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, che con decreto dell'11 marzo 2020, ha ritenuto che non vi fosse ragione per modificare le condizioni di affido e collocamento dei minori, così come regolate dal verbale di separazione consensuale e successivamente integrate dall'accordo intervenuto tra i genitori.

Da un lato, infatti, le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del DPCM 8 marzo 2020, consentendo gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la "residenza o il domicilio", non sarebbero preclusive dell'attuazione di affido e collocamento dei minori, dall'altro, le "FAQ" (direttive) diramate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedono espressamente che "gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio".

Ma una tale interpretazione, basata sul Decreto dell'8 marzo 2020, oramai superato dal Decreto del 22 marzo 2020, può ancora ritenersi valida, atteso che uno degli elementi che avevano fondato la decisione del Tribunale di Milano, ovvero la possibilità di rientrare presso la propria residenza o domicilio, è dunque venuto meno. Infatti, mentre, nel vigore del DPCM 8 marzo 2020, erano consentiti gli spostamenti motivati da "situazioni di necessità", oltre che da comprovate esigenze lavorative e motivi di salute, il DPCM 22 marzo 2020 ha previsto che gli unici spostamenti consentiti siano quelli giustificati da esigenze lavorative comprovate, "di assoluta urgenza", ovvero per motivi di salute, limitando l'operatività della deroga precedentemente prevista.

La risposta proveniente da vari Tribunali Nazionali è univoca e conforme e si fonda su di un'interpretazione che tiene conto della ratio delle misure governative recentemente adottate, che è certamente quella di evitare ogni spostamento non assolutamente urgente all'interno del territorio nazionale, al fine di evitare la proliferazione del contagio. Dunque, fermo restando il diritto di visita del genitore non collocatario e più in generale il diritto alla frequentazione del minore e al mantenimento e allo sviluppo del rapporto genitore – figlio, questi devono evidentemente bilanciarsi con il diritto alla salute e alla vita, tutelato oggi anche da disposizioni straordinarie che incidono su diritti fondamentali.

Che il diritto di visita possa cedere di fronte ad una tale situazione di emergenza è stato confermato anche dal provvedimento del 20 marzo 2020 emesso del Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Bologna, che ha autorizzato i servizi sociali territoriali a sospendere gli incontri protetti nel periodo di vigenza delle limitazioni agli spostamenti per l'emergenza Covid-19 nel territorio del circondario di Bologna, invitando le parti interessate a mantenere forme di rapporto telefonico o telematico con i figli.

E di recente anche una pronuncia del Tribunale di Bari, con ordinanza del 3 aprile scorso, nel disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento privilegiato presso la madre, ha sottolineato, tuttavia, la particolare situazione emergenziale dovuta alla diffusione del Covid-19 e «pur nel difetto di formale istanza in tal senso», il Giudice ha sospeso gli incontri dei bambini con il padre fintanto che tale emergenza non sarà superata.

L'interesse dei minori prevale sul diritto del genitore non collocatario (nella specie paterno). La decisione si fonda sull'interesse primario dei minori che deve sempre ispirare qualsiasi decisione giudiziale in materia. Come si legge nel provvedimento infatti «nel bilanciamento tra due diritti di natura costituzionale, ovvero quello alla tutela delle relazioni familiari sub specie dell'esercizio del diritto di visita del padre, che risponde all'interesse primario della prole a conservare con lui significativi rapporti affettivi ma anche a quello speculare del padre a godere sia dell'affetto che della presenza dei suoi figli con sé (art. 29 e 30 Cost.), e quello a tutela della salute dei minori (art. 32 Cost.), almeno in questo peculiare momento storico deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo». In altre parole dunque il diritto paterno ad incontrare i figli viene considerato recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio.Il decreto riconosce comunque al padre il diritto di tenersi in contatto con i bambini seppur a distanza mediante sistemi di comunicazione quali telefonate, video chiamate, contatti via skype o altri mezzi telematici anche più volte durante la giornata. La madre è chiamata a favorire tali contatti attraverso tutti gli strumenti tecnologici possibili.

Dunque, ferma restando la necessità di valutare, allo stato, le circostanze concrete che coinvolgono le famiglie interessate, non dobbiamo dimenticare che la linea che deve guidare ogni scelta non può che essere quella dell'interesse preminente del minore alla salute. Tale principio non può e non deve cedere il passo a comportamenti ed atteggiamenti "egoistici" da parte dei genitori, volti ad acuire pregressi contrasti tra coniugi piuttosto che ad esercitare la propria responsabilità genitoriale tenendo conto della situazione -temporanea - d'emergenza che stiamo vivendo e del sacrificio che tale contingenza impone.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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