Quali sono le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale?

L’abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi può essere punito sia dal punto di vista civile che da quello penale.

15 NOV 2018 · Tempo di lettura: min.
Quali sono le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale?

Quali sono le motivazioni che permettono al coniuge di abbandonare il domicilio coniugale senza conseguenze a livello civile e/o penale?

Nell’articolo 143 del codice civile sono elencati i diritti e i doveri reciproci dei coniugi. Fra questi, è presente l'obbligo reciproco alla coabitazione. L’articolo 144 del codice civile, infatti, stabilisce che “i coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”.

Di conseguenza, il primo comma dell’articolo 146 del codice civile sancisce che: “Il diritto all’assistenza morale e materiale previsto dall’articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi”.

L’abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei coniugi, infatti, viene punito sia dal punto di vista civile che da quello penale.

A livello civile, interrompere la coabitazione vuol dire che, al coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale potrebbe essere addebitata la separazione, con la possibilità di perdere un eventuale assegno di mantenimento.

A livello penale, invece, l’abbandono del tetto coniugale può rientrare nella fattispecie prevista dall’articolo 570 del codice penale che dice:

“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.

In questo caso, tuttavia, si è espressa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12310/2012, che ha specificato che, per poter incorrere in questo reato, è necessario che l’abbandono del domicilio domestico debba essere “ingiustificato e connotato da un effettivo disvalore etico e sociale”.

Quali sono i casi in cui l’abbandono del tetto coniugale è giustificato e senza conseguenze per il coniuge che lo mette in atto?

Esistono alcune “giuste cause” che permettono a un coniuge di interrompere la coabitazione senza conseguenze a livello civile e penale. Innanzitutto, bisogna ricordare che, come sancisce l’articolo 146 del codice civile “La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare”.

Tuttavia, se non è ancora stato messo in moto il processo di separazione, esistono alcuni casi in cui è possibile abbandonare il tetto coniugale per giusta causa. Il principale è senza dubbio la presenza di violenza fisica e/o psicologica nei confronti del partner. In questo caso, infatti, l’allontanamento dal domicilio domestico è giustificato. Anche la mancanza di intesa sessuale o la presenza di un’infedeltà possono essere motivazioni giustificate per poter porre fine alla coabitazione in maniera unilaterale.

In ogni caso, per poter evitare le conseguenze dell’abbandono del tetto coniugale in presenza di queste situazioni, è necessario che il coniuge che si è allontanato dimostri che sussista una di queste giuste cause.

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