DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ, DIRITTO ALLA SALUTE DEL MINORE O DIRITTO ALLA SALUTE PUBBLICA?

Diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori ovvero diritto alla salute, quale risulta prevalente in questo periodo di pandemia.

22 APR 2020 · Tempo di lettura: min.
DIRITTO ALLA BIGENITORIALITÀ, DIRITTO ALLA SALUTE DEL MINORE O DIRITTO ALLA SALUTE PUBBLICA?

Certamente questa pandemia causata dal covid -19 ha avuto (ed avrà ancora) conseguenze devastanti sotto i più svariati aspetti, da quello economico a quello familiare e sociale. La difficile quotidianità che viviamo ha delle ripercussioni per grandi è piccini ed in particolar modo per quei minori che già affrontano la difficile realtà di dover convivere con un solo genitore, collocatario, e incontrare a giorni (o periodi) alterni, l'altro genitore.

Recentemente la Corte d'Appello di Bari, con ordinanza depositata il 26 marzo 2020, contrariamente alle interpretazioni fornite dal Governo ai vari Decreti #iorestoacasa (per cui la visita al figlio viene autorizzata in quanto ritenuta una causa di necessità), ha ritenuto legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore residenti in due Comuni differenti. La Corte, ha motivato tale scelta ritenendo che, il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi, e quindi il diritto ad una vera e sostanziale bigenitorialità, sia sostituibile momentaneamente con lo strumento della videochiamata, in quanto diritto recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone nonché rispetto al diritto alla salute pubblica (oltre che alla salute del minore stesso).

Anche se i minori sono tra i soggetti attualmente meno colpiti da COVID-19, appare logico ritenere che con tale decisione oltre a tutelare la salute del minore si vuole limitare che per mezzo dello stesso si contribuisca a diffondere il contagio tra Comuni differenti, per una maggior tutela della salute pubblica in quanto non risulta possibile garantire le condizioni di sicurezza e prudenza fissate dal D.P.C.M. 9/3/2020, dal D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020.

Per tali ragioni la Corte adita ha ritenuto corretto sospendere le visite del genitore non collocatario del minore che, tuttavia, potranno essere riprese al momento della cessazione dell'emergenza epidemiologica, disponendo altresì che, nel frattempo, i contatti tra l'uno e l'altro, potranno essere esercitati mediante videochiamate o Skype.

Al di là di una pronuncia giudiziale sulla sospensione o meno del diritto di visita genitore-figlio, il buon senso di ogni genitore dovrebbe portare autonomamente a sospendere le visite nei confronti del minore, per scongiurare un possibile contagio anche se le probabilità restano basse per tali soggetti.

È un difficile momento per tutti e bisogna avere una scala di priorità da rispettare, bisogna scegliere, con coscienza, se mettere al primo posto la salute od il contatto diretto con il proprio figlio/figlia, consapevoli che tale scelta avrà delle ripercussioni sulla relazione tra i soggetti interessati, soprattutto in quei rapporti conflittuali tra gli uni e gli altri.

Scritto da

Studio Legale Avv. Floriana De Filicaia

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