DECRETO RILANCIO: LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI SENZA CONTRATTO

"Con l’art. 110 bis del c.d. Decreto Rilancio, il Governo ha dettato la normativa per la regolarizzazione dei lavoratori senza contratto presenti sul territorio italiano."

20 MAG 2020 · Tempo di lettura: min.
DECRETO RILANCIO: LA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI SENZA CONTRATTO

Con l'art. 110 bis del c.d. Decreto Rilancio, il Governo ha dettato la normativa per la regolarizzazione dei lavoratori senza contratto presenti sul territorio italiano.

Il suddetto articolo si rivolge sia ai datori di lavoro che ai lavoratori irregolari ed ha lo scopo di "garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa dalla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari".

La regolarizzazione riguarda, però, solamente i lavoratori impiegati in determinate categorie di attività e precisamente: 1. agricoltura, allevamento e zootecnica, pesca e acquacoltura e attività connesse; 2. assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; 3. lavoro domestico di sostegno al bisogno famigliare.

Ai sensi del primo comma dell'articolo in commento, i datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o stranieri (in possesso di un regolare permesso di soggiorno ex art. 9 Decreto Legislativo 286/98) possono presentare un'istanza all'INPS (in caso di lavoratori italiani o di lavoratori cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea) o allo Sportello unico per l'immigrazione (in caso di lavoratori stranieri) per la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri o per la regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolare sussistenti con cittadini italiani o con cittadini stranieri.

Vi è, però, un limite: l'istanza per la regolarizzazione o la conclusione di un contratto con un cittadino straniero può essere presentata solo se il lavoratore è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici o ha soggiornato in Italia (in forza di dichiarazione di presenza) prima dell'8 marzo 2020.

In entrambi i casi, il cittadino straniero non deve aver lasciato l'Italia dopo l'8 marzo 2020.

Secondo quanto previsto dall'art. 110, secondo comma, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019 (permesso in rinnovato o non convertito in altro titolo di soggiorno) possono richiedere alla competente Questura, dal 1 giugno al 15 luglio 2020, un permesso di soggiorno temporaneo.

Il suddetto permesso ha validità di sei mesi dal momento della presentazione dell'istanza e solo nel territorio italiano.

Al momento della presentazione della domanda, viene consegnato un'attestazione che consente di soggiornare legittimamente in Italia sino ad ulteriori determinazioni dell'Autorità e di svolgere un'attività di lavoro subordinato nei settori sopra indicati.

Se durante i sei mesi di validità del permesso temporaneo, il lavoratore straniero esibisce un regolare contratto di lavoro o documentazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa regolare, detto permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Anche quest'ultimo comma pone un limite: per poter chiedere il permesso temporaneo, il cittadino straniero deve risultare presente sul territorio italiano alla data dell'8 marzo 2020 (senza mai essersi allontanato dopo tale data) e deve aver svolto attività nei settori sopra elencati prima del 31 ottobre 2019.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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