Parla l'Avv. Carlo Pompeati: cosa succede ai lavoratori senza Green Pass?

Abbiamo intervistato l'Avv. Pompeati chiedendo delucidazioni riguardo a ciò che succederà dal 15 ottobre per tutti i lavoratori senza Green Pass e come devono agire i datori di lavoro.

8 OTT 2021 · Tempo di lettura: min.
Parla l'Avv. Carlo Pompeati: cosa succede ai lavoratori senza Green Pass?

Ieri abbiamo parlato, attraverso il nostro canale Instagram, con l’Avvocato Pompeati Marchetti riguardo l’entrata in vigore del decreto dell’obbligatorietà del Green Pass nei posti di lavoro, da questo 15 ottobre.

Alcune settimane fa, appena approvato il decreto, avevamo già scritto, nel nostro blog, delle soluzioni che il Governo voleva mettere in atto. Ma nelle ultime settimane è stato il Governo stesso a delineare maggiormente le misure che si vogliono adottare, dando delle delucidazioni più minuziose al riguardo.

Abbiamo quindi pensato di trascrivere le indicazioni del nostro Avvocato durante l’intervista di ieri pomeriggio, affinché voi tutti (e tutte) possiate farne tesoro ed accedervi più velocemente (senza dover riguardare tutto il video che comunque, per sicurezza, verrá postato alla fine di questo articolo, nel caso abbiate voglia di vederlo).

Cosa dice, brevemente, il decreto del 21 settembre sul Green Pass e sul lavoro

Il 21 settembre è stato approvato il decreto per cui il Green Pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori che debbano accedere al luogo di lavoro, sia pubblici che privati che autonomi. Sarà obbligatorio dal prossimo 15 ottobre.

Nel Decreto Legge c’è scritto che sarà il datore di lavoro o una persona delegata colui o colei che dovrá occuparsi di verificare, con un atto formale, che tutti i lavoratori abbiano il Green Pass. Se fosse una persona delegata, potrebbe essere sempre una persona interna all’impresa o anche del personale esterno contrattato proprio per questo ruolo? Inoltre, cosa vuol dire esattamente “con un atto formale”?

Prima di tutto, con atto formale si intende una disposizione non semplicemente verbale ma una disposizione che venga resa pubblica e venga normata all’interno dell’azienda. Quindi il datore di lavoro è tenuto a esporre un modello organizzativo in via anticipata. Quindi deve stabilire in anticipo quali saranno le regole che poi seguirà internamente per verificare che tutti i dipendenti abbiano il Green Pass.

Questo perché anche il datore di lavoro, a sua volta, sarà soggetto a controllo da parti delle autorità pubbliche. Le autorità dovranno verificare se il datore di lavoro abbia effettuato i controlli prescritti dalla legge.

I controlli potranno essere di diverso di tipo, anche a campione ad esempio, perché questo decreto riguarda tutte le aziende, dalle più piccole alle più grandi. È evidente che un’azienda con più di 100 dipendenti, ad esempio, difficilmente potrà, la mattina, verificare il Green Pass di tutti i dipendenti. Potrà invece farlo a campione.

La cosa importante, comunque, sarà stabilire in via anticipata come questa campionatura verrà effettuata, in modo che possa essere verificata.

Per quanto riguarda chi sarà la persona incaricata di effettuare tali controlli, il datore di lavoro può individuare un dipendente o un preposto ai controlli. Quest’ultimo può anche essere un soggetto esterno purché sia contrattualizzato. Dovrà essere una persona con le specifiche deleghe che deve avere questa competenza specifica. E questo soggetto dovrà a sua volta verificare che anche il datore di lavoro sia dotato di Green Pass.

Cosa succede se un lavoratore accede al luogo di lavoro senza Green Pass? Quali potrebbero essere le conseguenze?

Se il lavoratore comunica anteriormente che non ha il Green Pass e che non si potrà recare al luogo di lavoro, allora verrà considerato come assente ingiustificato dal lavoro, senza stipendio, senza altre indennità, ma senza alcuna conseguenza disciplinare. Quindi semplicemente il lavoratore non può recarsi a lavoro: deve rimanere assente e verrà considerato come assente ingiustificato e in busta paga non gli verrà riconosciuto nulla, né stipendio né contributi.

Se invece il lavoratore non lo comunica anteriormente e si fa trovare in azienda sprovvisto di Green Pass la situazione cambia: oltre a dover essere allontanato e dover essere considerato come assente ingiustificato, questa condotta potrà essere considerata come condotta indisciplinare, perché di fatto questa è un’insubordinazione.

La norma dice che il lavoratore non può recarsi in ufficio o sul posto di lavoro senza Green Pass: se questo o questa lo fa comunque, può essere sanzionato disciplinarmente; a seconda dei vari contratti collettivi sono previste delle sanzioni applicabili in casi di questo tipo. C’è anche poi una sanzione pecuniaria per il lavoratore, perché il preposto di cui stavamo parlando prima è tenuto a comunicare alle autorità competenti la presenza di un lavoratore privo di Green Pass e l’autorità pubblica può sanzionare il lavoratore con una multa da 600 a 1500 euro.

In questo caso il datore di lavoro è esentato dal pagare la sanzione se dimostra che aveva effettuato tutti i controlli necessari nel modo corretto e aver adottato un modello organizzativo con atto formale, come dicevamo prima.

Nel Decreto si parla di controlli del Green Pass per coloro che debbono accedere al luogo di lavoro: come può coinciliare questo obbligo con la decisione di quei lavoratori che svolgono o che hanno la possibilità di svolgere il lavoro in Smart Working?

Il lavoro da casa non comporta problemi perché la nuova legislazione riguarda il lavoro prestato presso una sede fisica, esterna, in presenza. Quindi se una persona è in smart working non ha bisogno della certificazione.

Ma bisogna precisare una cosa: l’assenza della certificazione non può essere una giustificazione per ottenere lo smart working. A livello privato questo è previsto anche come un'indicazione ministeriale, ma a livello di lavoro pubblico è stato previsto con maggior forza perché recentemente il Ministero della Funzione Pubblica ha disposto che si deve tornare alla presenza sul luogo di lavoro e questa misura vale per tutti. Non può essere derogata per i soggetti privi di Green Pass perché sarebbe poi una discriminazione nei confronti di quei lavoratori che si sono vaccinati o hanno effettuato i tamponi con regolarità.

Ricordiamo infatti che il Green Pass non vuol dire solo essersi vaccinati: si può ottenere anche mediante i tamponi.

Nel Decreto, inoltre, si parla anche dei lavoratori indipendenti: chi controllerà il Green Pass di questi lavoratori? Facciamo un esempio spicciolo: se si dovesse chiamare l’idraulico di fiducia, chi dovrebbe controllare se è provvisto di Green Pass nel momento che entra in un’abitazione privata?

Se, ad esempio, l’idraulico che viene a casa mia è dipendente di una ditta, ovviamente il controllo deve essere fatto dal datore di lavoro, a monte, come abbiamo spiegato prima. Io, però, proprietario della casa che accolgo un lavoratore esterno ho il diritto di chiedere l’esibizione del Green Pass. Io non sono tenuto a controllare, nessuno può impormi di controllare il lavoratore, ma ho il diritto di richiederlo.

Se invece, prendendo sempre l’esempio anteriore, l’idraulico che viene a casa mia è un lavoratore autonomo e non un dipendente, lui sarà tenuto ad avere la certificazione, però non c’è un soggetto obbligato che possa controllarlo in quel caso.

Alla fine, cosa si è deciso per quanto riguarda i tamponi? Saranno gratuiti per i lavoratori che non vogliono vaccinarsi oppure no?

C’è un prezzo calmierato per i tamponi, sui 15 euro a prova, però non c’è nessuna previsione di gratuità dei tamponi, a parto nel caso in cui una persona venga esentata dal vaccino per ragioni mediche.

Non c’è, ripetiamo, però, nessuna gratuità per il lavoratori che non vogliono vaccinarsi. Questi lavoratori arriverebbero a una spesa media di 200 euro al mese.

L’azienda potrebbe scegliere di pagare i tamponi per i dipendenti, non è vietato. Ci sono già alcuni casi di aziende che hanno affermato che acquisteranno i tamponi per i dipendenti che non hanno il Green Pass. Questo però potrebbe creare dei problemi sempre di carattere discriminatorio nei confronti di altri dipendenti che invece si sono vaccinati, magari anche contro voglia. Costoro potrebbero lamentarsi e soprattutto pretendere anche degli incentivi economici.

Quali consigli può dare ai nostri lettori?

A un datore di lavoro, quello di rivolgersi a un avvocato per predisporre questi modelli organizzativi che dicevamo, perché c’è un grande rischio di sbagliare e di incorrere poi in sanzioni.

Questo vale anche per i lavoratori: prima di fare dei “passi falsi” è meglio rivolgersi a un avvocato o un consulente sindacale per avere dei chiaramenti operativi e comunque confrontarsi con il datore di lavoro. Inoltre, è importante, assolutamente, di evitare di farsi trovare nel posto di lavoro senza Green Pass perché, ci tengo a ripeterlo, oltre a una sanzione pecuniaria, comporta anche sanzioni disciplinari e queste sanzioni disciplinari possono essere più o meno gravi a seconda del curriculum disciplinare di un lavoratore.

Clicca qui se vuoi contattare l'Avvocato Pompeati Marchetti riguardo l'argomento (o qualsiasi altro tema lavorativo).

Vuoi vedere l'intervista completa sul nostro profilo Instagram?

Ti lasciamo il video!

 
 
 
 
 
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