Badanti e lavoro in nero: quali sono i loro diritti

Parliamo dei diritti che hanno i lavoratori domestici (badanti, baby sitter, ecc.) sia con contratto in regola che con contratto in nero.

7 GIU 2021 · Tempo di lettura: min.
Badanti e lavoro in nero: quali sono i loro diritti

Gentile Avv. Gagliano, oggi, come alcune settimane fa, vorremmo parlare con lei del lavoro in nero: oggi, però, vorremmo soffermarci sul lavoro in nero delle badanti. Solo due anni fa, secondo i dati Istat, i lavoratori assunti in regola in questo settore erano 865 mila mentre i lavoratori domestici che lavoravano in nero erano all’incirca il 60%: questo vuol dire che più della metà di colf e badanti assunti ed assunte in Italia lavorano irregolarmente. Solo una badante su dieci è iscritta a un registro delle assistenti familiari e purtroppo questa situazione può creare dei dubbi di come possa svolgersi e regolamentarsi il lavoro dei lavoratori domestici: parliamo, quindi, di questi ultimi e dei diritti che hanno.

 

Quali sono i passi da seguire affinché un lavoratore domestico venga assunto in maniera regolare?

«Le BADANTI e i LAVORATORI DOMESTICI, sono lavoratori subordinati (cioè sottoposti agli ordini e comandi del proprio datore di lavoro) che vengono assunti al fine di provvedere al funzionamento e gestione della vita familiare. Il lavoratore, pertanto, dovrà ben avere chiaro il soggetto che lo assume (il datore di lavoro) e il luogo di lavoro dove vengono eseguite le prestazioni (ad esempio, la casa familiare).

Il lavoratore domestico o la badante possono essere assunti a tempo determinato o indeterminato. L’orario di lavoro può avere diverse varianti a secondo degli accordi tra le parti e a secondo se il rapporto di lavoro è previsto con o senza convivenza. Dopo gli accordi e le intese verbali, le parti “dovrebbero“ stipulare un contratto di lavoro scritto contenente gli accordi presi (orario, giorni della settimana, mansioni, 13, ferie, festività, permessi, giorno di riposo, straordinario e, infine, il TFR).

Successivamente il datore di lavoro dovrà comunicare all’INPS l’instaurato rapporto. Tale adempimento potrà essere assunto anche dal proprio patronato di fiducia o dal proprio Commercialista. L’INPS, ricevuta la comunicazione, invierà al datore di lavoro modelli MAV per il pagamento dei contributi (in base al periodo e orario denunciato). In caso di infortunio del lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni, posta l’effettiva regolarizzazione con l’INPS, interverrà in favore del lavoratore sia esso Istituto che l’INAIL.

Alla fine del rapporto di lavoro, prescindendo se esso fosse stato regolarizzato o meno (rapporto in nero), al lavoratore spetta sempre e comunque il pagamento del TFR (liquidazione finale). E’ buona norma, alla fine della conclusione di un rapporto di lavoro, che le parti definiscano e concludano il loro rapporto sottoscrivendo un accordo bonario. Una volta che esso accordo sarà firmato dalle parti, i rapporti si riterranno definiti e conclusi e nessuno delle parti potrà mai più richiedere null’altro. Esso accordo prevede la presenza obbligatoria dei sindacati di categoria (parte datoriale e lavoratore).»

 

Sebbene i lavoratori domestici non siano stati assunti con contratto (quindi ad esempio le badanti che lavorano in nero), potranno versare i contributi all’Inps? Ed, inoltre, se dovessero effettuare più ore di quelle pattuate con il datore di lavoro, possono percepire uno straordinario?

«Le parti possono decidere di instaurare un rapporto di lavoro senza regolarizzare esso rapporto. In sostanza si viene a creare la condizione lavorativa di un rapporto di LAVORO IN NERO.

Il Lavoratore, a tal fine, percepirà solo quanto concordato (importo a ore o mensile). Posto che nulla è stato formalizzato, percepirà solo quanto concordato. Neanche i contributi verranno previsti in quanto, chiaramente, l’INPS non sarà a conoscenza dell’instaurato rapporto. Lo straordinario “dovrebbe” essere corrisposto al lavoratore quando eccede la concordata durata giornaliera di lavoro.

Generalmente lo straordinario (come tutti gli altri emolumenti lavorativi: 13^, ferie, festività etc..) non viene corrisposto al lavoratore in nero. Pertanto, alla fine del rapporto (causa licenziamento o dimissioni) generalmente sorgeranno dei contrasti tra le parti. Essi contrasti, prima che diventino irrisolvibili, è buona norma definirli e conciliarli con verbale e accordo bonario.

Il Professionista che seguirà la definizione di tale conciliazione bonaria, dovrà essere in grado di organizzare l’incontro con l’intervento dei sindacati di categoria. Una volta che esso accordo verrà firmato dalle parti, il rapporto di lavoro intercorso si riterrà definito e concluso e nessuno delle parti potranno, reciprocamente, mai più richiedere null’altro.»

 

Anche dopo anni di lavoro non regolare, come può un o una badante ricevere la disoccupazione se il datore di lavoro decede?

«La badante, il lavoratore domestico o la baby sitter dopo anni di lavoro non regolarizzato alla fine del rapporto, quasi sempre, non riceveranno alcunché.

Nel caso della badante e del decesso del soggetto che ne aveva cura e affidamento, il diritto del lavoratore, in ogni caso, non verrà meno: esso verrà ad essere esteso nei confronti degli eredi diretti del defunto. Sarà buona norma, pertanto, prima di rivolgersi al professionista per richiedere la tutela dei propri diritti, di provvedere a individuare chi sono gli eredi (moglie / marito e figli), i loro riferimenti e i loro indirizzi.

Solo così si potrà ricevere, perlomeno, il TFR, cioè la liquidazione spettante (sempre e in ogni caso!!) alla fine del rapporto di lavoro. Come più volte accennato, il TFR è sempre dovuto al lavoratore anche se in nero e anche se è andato via per propria volontà (dimissioni). Anche in tal circostanza la conciliazione finale è la soluzione migliore e alternativa alla causa giudiziale.»

 

Che diritti hanno, inoltre, sul licenziamento? Ossia, per dirla in altre parole, sebbene non vi sia in contratto, anche una colf o una domestica deve avere un preavviso prima di essere licenziata? Come può tutelarsi in questo senso?

«Il rapporto di lavoro tra le parti può essere a tempo determinato o indeterminato. Le parti, pertanto, possono decidere di fare cessare la loro esperienza lavorativa o per volere del datore di lavoro (licenziamento) o per volontà del lavoratore (dimissioni)

Ambo le parti, in base alla diversa anzianità di servizio e alla qualifica di inquadramento, dovranno comunicare un preavviso, cioè una data entro il quale il rapporto di lavoro si intenderà concluso. Nel frattempo il lavoratore continuerà a svolgere le proprie mansioni quotidiane sino alla data dell’avvisate e anticipate dimissioni (pertanto, la data di fine rapporto di lavoro)

Il preavviso di licenziamento o dimissioni dovrà essere comunicato tramite patronato. E’ buona norma anticipare tale decisione anche con raccomandata A.R. e (ai soli fini della sola correttezza e cortesia) comunicarlo verbalmente. Però, si ripete, la comunicazione dovrà essere provveduta tramite patronato.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha sempre diritto alla Liquidazione, anche se il rapporto è stato in nero.»

 

La badante, il lavoratore domestico o la Baby Sitter hanno diritto alla liquidazione finale (TFR) anche se non sono regolarizzati (lavoro in nero) e anche se sono andati via per propria volontà (dimissioni)? Il lavoratore alla fine del rapporto, cosa deve e può firmare?

«Alla conclusione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto di ricevere non solo la liquidazione finale ma anche tutti gli arretrati (ratei) maturati durante l’anno in corso, riferiti ai seguenti emolumenti lavorativi: 13^, permessi, ferie e festività, straordinario.

Il lavoratore, al fine di avere esatta conoscenza di quanto gli spetterà e al fine di confrontare quanto offerto dal datore di lavoro, è buona norma che disponga i propri conteggi. In essi verrà indicato cosa percepiva al mese, le ore e le mansioni effettuate durante il rapporto di lavoro. Il lavoratore può rivolgersi a qualche professionista esterno (consulente del lavoro) o a qualche associazione che provvede, con prezzi in convenzione (più bassi), a elaborare essi conteggi.

La liquidazione finale e tutti gli arretrati, devono essere sempre corrisposti al lavoratore anche se il rapporto tra le parti non è stato mai regolarizzato (in nero).

Se costretto (al fine di potere percepire un qualcosa) il lavoratore potrà firmare ogni ricevuta salvo poi, essa, essere impugnata entro un determinato termine. Praticamente il lavoratore accetterà la somma incautamente versata dal datore di lavoro, solo in acconto del maggiore avere.

Ecco perché, nell’interesse reciproco delle parti, è sempre buona norma sottoscrivere un accordo bonario e farsi assistere da un professionista. Con la sottoscrizione delle parti e con l’accordo raggiunto, compreso le modalità e termini di pagamento, nessuno delle parti potrà più richiedere / pretendere alcunché.»

 

Quali consigli potrebbe suggerire ai lavoratori e ai loro datori di lavoro?

«Il compito della badante, della baby sitter o del collaboratore domestico è di ampia fiducia e responsabilità.

E’ buona norma, pertanto, che esso rapporto (come tutti i rapporti di lavoro) venga sempre gestito con buon senso, dalla reciproca educazione, cortesia e disponibilità. Un lavoratore contento e soddisfatto, sarà un lavoratore che eseguirà le proprie prestazioni con impegno, professionalità e umanità.

Diversamente, utilizzare un lavoratore sfruttando la sua condizione di necessità e bisogno, non sempre è una carta vincente: egli, deluso e infastidito dal comportamento negativo e arrogante da parte datoriale, potrà proporre vertenza di lavoro per il riconoscimento dei propri diritti... “probabilmente” violati durante l’intercorso rapporto di lavoro.

A tal fine, il volere scongiurare ogni possibile situazione di vertenza davanti il Giudice del lavoro (con tutti i tempi e le spese che ciò potrebbe comportare), sarà atteggiamento tanto prudente quanto concretamente “intelligente e pratico“: insieme al professionista di fiducia necessiterà, pertanto, trovare la soluzione conciliativa e bonaria alla controversia.

Così, si eviteranno le conseguenze, dall’esito incerto, di una vicenda giudiziaria.»

Per avere più informazioni sull'Avv. Gagliano, potete visitare il loro profilo facendo clic qui.

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2 Commenti
  • Rosy Vetrano

    Potrei avere un consulto per un licenziamento?

  • Aurica Piticu

    buonasera io sono una rumena e da poco ho la residenza in Italia ma lavoro domestico a nero e per questo mi dicono che non posso avere il dottore di famiglia mi potete dare voi una spiegazione e un aiuto aspetto una vostra risposta grazie

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