Affidamento "super esclusivo" del minore

Utile se il genitore non affidatario rende difficile o impraticabile l’esercizio delle facoltà e dei doveri connessi alla responsabilità genitoriale.

21 GIU 2016 · Tempo di lettura: min.
Affidamento "super esclusivo" del minore

Capita spesso che un genitore si dimostri assente.

In tal caso, è evidente che le decisioni di maggior interesse per il figlio (quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, all'educazione e soprattutto alla salute) non potranno essere prese previo accordo dei genitori, in quanto ciò significherebbe cagionare al minore un danno ulteriore rispetto a quanto non abbia già patito per l'assenza di una delle figure fondamentali per la sua crescita equilibrata.

Ai genitori affidatari in difficoltà viene in aiuto lo strumento fornito dall'art. 337 quater, comma terzo, c.c., oggi comunemente definito con l'espressione di affidamento super esclusivo.

Grazie a tale norma, pertanto, l'assunzione delle decisioni di maggiore interesse per i figli potranno essere demandate al solo genitore cui vengono affidati in via esclusiva i minori.

Si tratta di casi limite e piuttosto rari, ma comunque possibili e caratterizzati da situazioni in cui il genitore non affidatario rende difficile o addirittura impraticabile l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli.

Lo Studio è disponibile a fornire consulenze ed assistenza legale in tal senso.

Scritto da

Studio legale Giaccardi-Laurino

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