Richiesta di rimessione del processo
L'imputato deposita in cancelleria, prima dell'apertura dell'udienza, una richiesta di rimessione del processo penale per legittima suspicione. Quindi notifica ritualmente la richiesta alle parti (ancora prima dell'apertura dell'udienza). In udienza il Giudice si riserva di inviare a Roma l'incartamento "non appena arriverà la prova della notifica".
Questo è scritto sul verbale d'udienza. La prova della notifica giunge al Giudice poche ore dopo la chiusura dell'udienza, e quindi - addirittura - nella stessa giornata.
Due settimane dopo, l'imputato deve prendere atto che il Giudice nulla ha spedito a Roma, né in alcun modo ha provveduto, in violazione dell'art 46 co 3 cpp che prevede che il Giudice debba trasmettere "immediatamente" l'istanza a Roma.
Che cosa può fare l'imputato per far valere il proprio diritto, che la sua richiesta di rimessione sia "immediatamente" trasmessa alla Corte di Cassazione?