Posso fare atto di rinuncia di una eredità? Ho un figlio minore

Inviata da Tullio. 12 mar 2016 Eredità

Vorrei rinunciare a un'eredità che ho avuto in successione circa 35 anni fa, a favore di mio fratello.
Allora accettai, ma non sono mai entrato nel loro possesso, in quanto tutti gli immobili sono occupati dagli altri eredi che ne usufruiscono. Ho un figlio di 16 anni.

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Gentile Sig. Tullio,
intanto sarebbe necessario valutare sa la Sua accettazione sia stata effettuata per iscritto o verbalmente, nel qual caso l’accettazione sarebbe nulla. La qualità di erede si acquista per il solo effetto dell’accettazione espressa o tacita, la quale non può essere revocata.
Nel caso in cui avesse rinunciato, Suo figlio avrebbe ereditato il patrimonio ereditario per la quota parte in Sua rappresentazione ai sensi dell’art. 467 cc.
Ovviamente bisognerebbe esaminare gli atti per poterLe esprimere compiutamente un parere.
Cordialmente,

Avv. Giovanni Babino

Babino, Falcone & Falcone Avvocati Associati - Avv. G.Babino Avvocato a Milano

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No Lei non potrà rinunciare all'eredità, ma eventualmente adire le vie legali per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e, sussistendone i presupposti, il pagamento dei frutti da parte di coloro che hanno avuto il possesso esclusivo dei beni.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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Salve, non può revocare una accettazione di eredità. Tuttavia può esperire un'azione possessoria per rientrare nel possesso dei medesimi. Resto a disposizione per ulteriori informazioni. Può contattare il mio studio anche tramite il portale. Distinti saluti,
Avv. Angela Vicario

Studio Legale Avv. Angela Vicario Avvocato a Teano

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Buongiorno.
Come Le hanno risposto i Colleghi non può rinunciare all'eredità, peraltro espressamente accettata.
Può sempre fare però una donazione a favore di Suo fratello.
Cordialità
Avv. Marco Antonio Maria Foscarini

Avvocato Foscarini Studio Legale Avvocato a Poggibonsi

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Gentile signor Tullio
Purtroppo non può più rinunciare alla eredità.
L'accettazione e la rinuncia devono essere effettuate entro 1 anno dalla morte del de cuius.
Avv. Maria Croce

Anonimo-158074 Avvocato a Pescara

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Buongiorno Signor Tullio.
L’accettazione dell'eredità non è revocabile poiché nel nostro ordinamento vale il principio per cui una volta divenuti eredi lo si è per sempre.
Pertanto, se a suo tempo Lei ha accettato l'eredità, ora non può più rinunciarvi.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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