eredità mio padre e rinuncia eredità miei nonni

Inviata da luca. 14 giu 2020

salve, in un anno e mezzo ho perso prima mio padre e poi i miei nonni paterni.
dal decesso di mio padre (quasi 2 anni) non è stata aperta nessuna successione causa presenza di altro figlio (mia sorella) minore, con tanto di procedura in essere tramite giudice tutelare per accettazione con beneficio di inventario (mia madre rinunciò all'eredità di mio padre).
i miei nonni, molto anziani entrambi, non hanno effettuato legalmente rinuncia all'eredità di mio padre (ammesso che ce ne sia stato bisogno).
la domanda è: posso io in fase di successione contemporaneamente accettare l'eredità di mio padre e rinunciare a quella dell'unico nonno paterno che aveva possesso di beni ( che poi è stato il secondo a morire dei due)?

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Gentile Luca,
Lei sarà chiamato alla successione di suo nonno per rappresentazione, in luogo cioè di suo padre che in quanto premorto al nonno non potrà accettarne l'eredità. Di fatto Lei diventerà un chiamato diretto all'eredità di Suo nonno e potrà liberamente decidere se accettarne o meno l'eredità.
Incidentalmente, visto che Lei pone la questione, dato che suo padre aveva almeno un figlio (lei), ma in realtà due considerata sua sorella, i nonni non erano chiamati all'eredità di suo padre, eredità che quindi non potevano né accettare né rinunciare.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Avv. Duilio Cuoci (Viareggio)

Avvocato Duilio Cuoci Avvocato a Viareggio

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Gentile Signor Luca
In base all'art. 456 c. c. (apertura della successione), la successione si apre al momento della morte; ne deriva che la morte di Suo padre e quella di Suo nonno, danno luogo a due distinte vicende successorie.
In base all'art. 457, 1° co., c. c. (delazione dell'eredità), l'eredità si devolve per legge o per testamento; ne deriva che, la successione di Suo padre e quella di Suo nonno, danno vita a due distinte delazioni. Sarei propensa ad ammettere che Ella possa accettare l'una e rinunciare all'altra, purché risulti una delazione a Suo favore (cioè chiamata all'eredità,) sia nell'una che nell'altra successione.
Infine, ai sensi dell'art. 510 c.c., l'accettazione con beneficio di inventario fatta da uno dei chiamati, giova a tutti gli altri.
Sono a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordialità.
Avv. Raffaella Nocera

Anonimo-178584 Avvocato a Arzano

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Gent.mo sig. Luca,
visto i suoi nonni non potevano ereditare quanto lasciato da suo padre, vista la sua presenza e quella di sua sorella, lei può ad oggi accettare l'eredità di suo padre e rinunciare a quella di suo nonno. Non ha nessuna rilevanza il fatto che suo nonno sia stato in possesso di beni appartenenti a suo padre.
Resto a sua disposizione per un incontro presso il mio studio previo appuntamento.
Cordiali saluti

Studio Legale Politi Avvocato a Pietrasanta

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certo, lei può accettare l’eredità di suo padre e rinunciare a quella del nonno (padre del padre) deceduto successivamente. Non si tratta di iniziative incompatibili.

Avvocato Antonella Callegaro Avvocato a Piove di Sacco

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Buongiorno Signor Luca,
quanto ai quesiti da Lei posti preciso che: (i) Suo nonno non era chiamato all'eredità di Suo padre in quanto Suo padre aveva due figli, pertanto non vi era necessità da parte di Suo nonno di fare alcunché; (ii) Lei é chiamato ad accettare/rifiutare l'eredità di Suo nonno per rappresentazione di Suo padre (premorto al nonno) e pertanto nella medesima sua posizione.
Sarebbero da approfondire le ragioni per cui manifesta la necessità di accettare l'eredità di solo uno dei defunti per meglio consigliare le azioni giuridicamente corrette da intraprendere.
Rimango eventualmente a disposizione per approfondimenti anche a mezzo portale.
Con i migliori saluti
Ruggero Petrelli

Studio Legale Avv. Ruggero Petrelli Avvocato a Genova

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