L'amministratore non convoca una riunione da 4 anni

Inviata da Eliana. 8 set 2015 Diritto condominiale

L'amministratore del mio condominio non convoca una riunione dalla bellezza di 4 anni. Ovviamente ci sono molti problemi in sospeso! Nemmeno risponde ai solleciti e alle richieste di fornire giustificazioni e informazioni! Come se non bastasse i condomini morosi non sono mai stati ripresi per la loro morosità e ovviamente ostacolano ogni tipo di soluzione come per esempio una formale denuncia contro l'amministratore perché a loro fa comodo così! Come devo comportarmi?

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Gent.ma signora,
può ricorrere al giudice competente e chiedere la revoca dell' amministratore illustrando tali gravissime inadempienze.
Se volesse essere assistito in tale procedimento non esiti a contattarci.
Cordiali saluti

Studio legale Morano & partners

Studio legale Morano & partners Avvocato a Roma

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Gentile Eliana,
l'assemblea può essere convocata dai Condomini (almeno 2 che rappresentino 1/6 del valore dell'edificio). Dovrete inviare all'Amministratore una raccomandata con ricevutra di ritorno, nella quale chiederete di convocare l' assemblea, dando un termine perentorio di almeno 10 giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, potrete tranquillamente convocare l'assemblea ed in tale sede revocare l' Amministratore. Nel caso in cui non si dovesse riuscire con questa strada, ciascun Condomino potrà richiedere la revoca con ricorso al Tribunale.
Rimaniamo a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Avv. Francesca Marzullo (foro di Milano)

Studio Legale Avvocato Francesca Marzullo Avvocato a Milano

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I condomini possono convocare l'assemblea e rimuovere l'amministrare nominandone un altro. Si valuterà se agire poi nei confronti del vecchio amministrare per eventuali danni. In ogni caso è possibile sollecitare detta azione anche tramite tribunale qualora gli altri condomini non volessero convocare assemblea.

Resto a disposizione

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Gentile Eliana,
al condomino che, a causa dell’inerzia assembleare e gestionale possano derivare gravi disagi e conseguenze, come nella Sua situazione, è concessa la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria affinché la stessa adotti tutti i provvedimenti del caso ex art. 1105, co. 4, c.c. Sono a Sua disposizione per assistenza, mi contatti ai riferimenti che trova sul mio profilo di questo portale.
Cordiali Saluti

Avv. Riccardo Galli di Piacenza

Avv. Riccardo Galli Avvocato a Piacenza

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