Restituzione di somme da parte del convivente more uxorio

Le somme elargite al convivente more uxorio nel risepetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza e per i bisogni della convivenza continuano ad essere non ripetibi ma con prova.

18 LUG 2018 · Tempo di lettura: min.
Restituzione di somme da parte del convivente more uxorio

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11766/2018, ha stabilito che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente more uxorio elargite in costanza di rapporto configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art 2034 cod. civ. e quindi non sono ripetibili a condizione che le somme rientrino nei parametri di proporzionalità ed adeguatezza.

La Suprema Corte riafferma quindi un principio già pacifico (Cass. n.1277 del 22 gennaio 2014 ; Cass n. 3713 del 13 marzo 2003 ). La sentenza in esame però sul presupposto che i conviventi avessero anche una attività commerciale in comune, in questo caso gestivano un negozio, riconosce però dovuta e quindi da restituire la somma, un prestito erogato ed intrattenuto per alcuni anni successivamente alla fine della convivenza, sul presupposto della mancanza di prova da chi ne aveva l'onere che dette somme "indicate in un prospetto contabile recante l'indicazione dei soldi resi (..) e da dare (…) "avesse una natura diversa da quella per il sostentamento. È quindi onere dell'autore della dichiarazione ex art 1988 cod. civ., dichiarazione su cui si basava la richiesta non contestata ma riconosciuta come propria in corso di causa di merito, provare l'inesistenza o l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale ovvero l'avere restituito i soldi, non essendo sufficiente nel caso di specie che lo stesso autore della dichiarazione affermi e parimenti dimostri che altro rapporto sia stato estinto ed essendo quindi indispensabile che vi sia coincidenza reale e concreta tra tale rapporto di cui sia ha la prova e quello presunto per effetto della ricognizione del debito e non solo una compatibilità astratta e solamente quindi ipotetica e presumibile tra i due titoli ovvero tra le due obbligazioni.

Non essendo quindi stata provata la coincidenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna della ricorrente già effettuata nei precedenti gradi di giudizio, a restituire all'ex convivente la somma di denaro che era stata richiesta e che era stata asseritamente individuata come somma devoluta per le necessità della coppia e quindi rientrante nella contribuzione delle spese, somma che al contrario sarebbe stata non ripetibile sempre che la stessa fosse stata devoluta nel rispetto della proporzionalità ed adeguatezza dei redditi e delle possibilità patrimoniali ed economiche di chi l'avesse elargita.

Scritto da

Avv. Emanuela Pesce

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