Obblighi di assistenza familiare: arriva l’articolo 570-bis

Sarà possibile applicare direttamente l'articolo 570 anche nei casi di violazione degli obblighi di mantenimento, assistenza e solidarietà nei casi separazione o divorzio.

3 APR 2018 · Tempo di lettura: min.
Obblighi di assistenza familiare: arriva l’articolo 570-bis

Un recente decreto, inserisce nel codice penale l'articolo 570-bis, in vigore dal prossimo 4 aprile, con l'obiettivo di regolare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Il decreto n. 21/2018, previsto dalla delega della legge n. 103/2017, introduce importanti novità in tema di separazione e divorzio, riguardanti i cosiddetti obblighi di assistenza familiare. La principale modifica è quella avvenuta attraverso l'introduzione dell'articolo 570-bis all'interno del Codice penale. L'obiettivo di questo articolo è quello di chiarire la fattispecie contenuta nell'articolo 570 del codice penale, spesso al centro di problemi di costituzionalità e di interpretazione da parte dei giudici. Il nuovo articolo entrerà in vigore il prossimo 6 di aprile.

Cosa sancisce l'articolo 570-bis

Attualmente, il primo comma dell'articolo 570 del codice penale, intitolato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare", afferma che:

«Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro».

Le categorie punibili, inoltre, specificate nell'articolo sono anche chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge; fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Cosa succede in caso di violazione degli obblighi di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge?

L'articolo 570 era stato integrato dal legislatore prima attraverso l'articolo 12-sexies della Legge n. 898/1970 e, in seguito dall'articolo 3 della legge n. 54/2006. L'articolo della Legge n. 898/1970 sanciva che «al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale».

Tuttavia, a causa delle numerose e diverse interpretazioni date a questa legge, i legislatori hanno deciso di introdurre questa fattispecie direttamente all'interno del codice penale, con l'articolo 570-bis sulla "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio":

«Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».

In seguito al decreto, dunque, l'obiettivo è quello di applicare direttamente e senza incertezze l'articolo 570 anche nei casi di violazione degli obblighi di mantenimento, assistenza e solidarietà nei casi di separazione o divorzio. Dopo questa modifica, inoltre, vengono direttamente abrogati sia l'articolo l'articolo 12-sexies della Legge n. 898/1970 che l'articolo 3 della legge n. 54/2006.

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