In arrivo le modifiche sull’assegno di divorzio

La Commissione Giustizia ha preparato una proposta di legge che modifica le caratteristiche dell’assegno di divorzio.

20 GIU 2019 · Tempo di lettura: min.
In arrivo le modifiche sull’assegno di divorzio

Quali sono le principali novità che potrebbe introdurre la proposta di legge?

La sentenza della Cassazione n. 11504/2017 ha aperto un dibattito storico sul tema dell’assegno di divorzio. La decisione degli ermellini, infatti, affermava che, per la determinazione dell’assegno di divorzio, non è più necessario prendere in considerazione il tenore di vita goduto dal coniuge durante il matrimonio, affermando che "ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile". Per questo, specificava la sentenza, "se è accertato che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto"​.

L’assegno di divorzio, definito anche “assegno di mantenimento”, è un contributo economico assistenziale, deciso dal giudice in seguito a una sentenza di divorzio, che un coniuge è obbligare a versare all’altro se quest’ultimo versa in una condizione economica sfavorevole. Questo assegno viene disciplinato dall’articolo 5 della legge sul divorzio (legge n. 898/1970) che sanicisce che dev’essere somministrato “periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive".

Nonostante ciò, in seguito alla sentenza n. 11504/2017 della Cassazione, il dibattito è passato alla Commissione Giustizia dove si sta preparando una proposta di legge che modifichi le caratteristiche dell’assegno di divorzio e, in particolar modo, l’articolo 5 della legge sul divorzio. Nell’introduzione al testo si legge che con queste modifiche si vuole “fornire risposte normative adeguate alla questione dell’equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio, particolarmente avvertita dalla società civile per la risonanza mediatica che hanno avuto talune decisioni di merito, che hanno riconosciuto al coniuge debole assegni obiettivamente eccessivi, e per le difficili condizioni economiche in cui vengono talvolta a trovarsi gli ex coniugi tenuti al pagamento (generalmente i mariti), parimenti balzate agli onori della cronaca”.

Cosa prevede la proposta? L’articolo 1 del testo sancisce la sostituzione del sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n.898: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre l’attribuzione di un assegno a favore di un coniuge, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi”.

I requisiti che verranno presi in considerazione, in rapporto alla durata del matrimonio, per la decisione sull’assegno di divorzio saranno:

  • le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
  • il patrimonio e il reddito di entrambi;
  • la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale;
  • l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti;
  • il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

In più, la proposta di legge introduce un’altra importante novità. Il tribunale, si legge nel testo, può predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

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