Assegno mantenimento: padre disoccupato e figlio che può lavorare

Con la Sentenza numero 34952/2018 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., ha condannato un uomo, trentacinquenne disoccupato, per non aver provveduto al mantenimento della figlia.

12 MAG 2022 · Tempo di lettura: min.
Assegno mantenimento: padre disoccupato e figlio che può lavorare

Con la Sentenza numero 34952/2018 la Suprema Corte di Cassazione, Sez. VI Pen., ha condannato un uomo, trentacinquenne disoccupato, per non aver provveduto al mantenimento della figlia.

L'uomo si era difeso sostenendo di non aver redditi e che aveva concordato con la madre di versare € 50 mensili per il mantenimento della figlia.

La Corte ha riaffermato il principio che non hanno valore gli accordi sui mezzi di sussistenza presi dai genitori, se non sono stati omologati, cioè come dire, "contrallati", dal Tribunale.

La Cassazione ha anche precisato che la minore età dei figli rappresenta, di per se stessa, una condizione di stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento.

Ha, quindi, sancito che il reato di cui all' art. 570 Codice Penale sussiste quando un genitore omette la prestazione economica a favore di figli minori o inabili, anche quando al mantenimento dei medesimi provveda, in via sussidiaria, l'altro genitore.

In definitiva il genitore non può venir meno all' assistenza materiale della prole adducendo la scusa di essere disoccupato, ma deve attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale.

La Stessa Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12342/2019 ha affermato, invece, il principio che NON costituisce REATO il comportamento del genitore che omette di versare il contributo al mantenimento del figlio se questi, divenuto maggiorenne, non lavora, sebbene nelle condizioni di procacciarsi autonomamente di che vivere.

Pur permanendo l'obbligo civilistico di corrispondere quanto il Giudice, in sede di separazione o divorzio, ha stabilito a titolo di contributo al mantenimento del figlio, il genitore che non vi ottemperi non sarà perseguibile in sede penale, ai sensi dell'art. 570 c.p..

Nel caso in cui il figlio sia, invece, completamente inabile al lavoro torna a configurarsi l'illecito penale, perseguibile però, esclusivamente a querela di parte.

In conclusione, non versare l'assegno di mantenimento ad un figlio maggiorenne che sia in grado, seppur astrattamente, di mantenersi, non integra più ipotesi di reato punibile con la reclusione.

Il genitore che non ottemperi alle disposizioni stabilite in sede di separazione o divorzio commette, però, un illecito civilistico e quindi, rischia di essere convenuto in giudizio dal figlio che ne pretenda il rispetto. Il genitore inadempiente rischia, quindi, conseguenze tipicamente civilistiche, come il pignoramento dei propri beni o dello stipendio.

Scritto da

Studio Legale Avv. Alida Manfredi

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