SOSPENSIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE
In corso di istruttoria dibattimentale il Giudice ritiene non infondata la richiesta difensiva di perizia ex art 507 cpp, e riserva la decisione alla prossima udienza. Ma a quell'udienza nessuno compare a causa di uno sciopero degli avvocati. Non viene nemmeno nominato alcun sostituto ex art 97 co 4 cpp.
In seguito all'astensione dalle udienze dei difensori, il Giudice rinvia il processo ad un'udienza distante 112 giorni. Per giurisprudenza consolidata il limite di 60 giorni di sospensione del corso della prescrizione, di cui all'art 159 co 3 cp, non è qui applicabile.
Ma dopo 60 giorni il Giudice - fuori udienza - scioglie la riserva e nomina perito il Tal dei Tali, affermando che nella già fissata prossima udienza (quella dei 112 giorni) al Tal dei Tali verrà conferito l'incarico (giuramento, formulazione del quesito, ecc). L'ordinanza viene ritualmente notificata dalla Cancelleria alle parti, oltre che al perito.
Vorrei sapere se con quest'ordinanza il Giudice ha di fatto interrotto la sospensione del corso della prescrizione o no?