Salve.
Sono proprietario di un ingrosso di intimo. Qualche tempo fa, intrattenevo un rapporto di fornitura di merce con un'azienda produttrice di articoli molto venduti e richiesti dalla mia clientela. Successivamente però, tale azienda si è rifiutata di continuare a venderci i suoi prodotti, senza ci fossero stati precedenti contenziosi o incrinature tra noi. Il motivo "non ufficiale" è che essa serve anche un altro ingrosso della zona a noi concorrente e non vuole creargli perdite di mercato a nostro favore, come stava accadendo.
Per cercare rimedio, avevo deciso di procurarmi la suddetta merce, acquistandola non direttamente dal produttore, visto il rifiuto a negoziare, ma da un altro ingrosso. In tal modo, anche se ovviamente i prezzi di acquisto erano più alti, potevo continuare ad offrire i prodotti richiesti alla mia clientela.
Ebbene, a questo punto l'azienda produttrice, nella persona del suo rappresentante di commercio, ha vietato a tale ingrosso di continuare a vendere a noi merce con il loro marchio, minacciando una sospensione della fornitura anche nei loro confronti.
È questo un comportamento legale? Ci sono avvisaglie di una condotta scorretta e anti-concorrenziale o è invece nelle possibilità dell'azienda produttrice agire in questa maniera?
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Gentile signore,
soltanto da un attento esame del contratto stipulato con l'azienda produttrice sarà possibile rispondere adeguatamente al Suo quesito. Potreste infatti avere negoziato delle clausole che Le permetterebbero di agire nei confronti della Sua controparte.
Cordialmente,
Giovanni Babino
Egr. sig.re le chiarisco, per quanto posso, e per quello che lei ha scritto, ovvero ll concedente può essere produttore o a sua volta acquirente, ma comunque desideroso di creare un mercato di sbocco per i propri prodotti mediante l'opera di concessionari che assumano a certe condizioni il rischio insito nell'acquisto di determinati quantitativi di merce, con l'ulteriore onere (eventuale) di raggiungere dei minimi di vendita. Questi accordi, tra cui appunto la figura della concessione di vendita, prevedono clausole che consentono al produttore una penetrante ingerenza nella sfera decisionale dei propri rivenditori ed un coordinamento unitario della rete distributiva. Nel contempo, e come contropartita delle limitazioni della libertà decisionale, ai rivenditori sono offerte più sicure possibilità di guadagno attraverso la concessione di una posizione di privilegio, di regola costituita dal'esclusiva di rivendita per una certa zona. ll contratto di concessione di vendita rientra nella categoria dei contratti di distribuzione. Tale contratto è destinato a regolare i rapporti tra imprenditori (denominati tecnicamente concedente e concessionario), che professionalmente si dedicano alla produzione e/o al commercio di beni. Infatti l'art. 1566 circa il patto di preferenza per la stipula di nuovi contratti (patto che va, naturalmente, inserito espressamente, ma i cui limiti di validità ed efficacia sono stabiliti dalla norma citata). Per cui se non ci fosse un contratto, come descritto sopra, allora si potrebbe agire.
Per qualsiasi chiarimento sono a sua disposizione.
distinti Saluti.
Ave.Luigi De Rasis
Purtroppo non è sempre così lineare il confine.
Sebbene la condotta possa apparire scorretta credo che la società fornitrice possa rimanere esente ..da responsabilità e/o doglianze
Tuttavia, personalmente invierei una missiva chiedendo la ripresa della fornitura alla luce delle circostanze che oggi lei lamenta e chiedendo in caso di rifiuto una formale esposizione delle motivazioni.
Valuterei inoltre ove possibile la natura e il contenuto della diffida ricevuta dal secondo ingrosso che si è successivamente determinato a negarle la fornitura.
Egregio Sig. Michele,ritengo necessario conoscere il rapporto contrattuale intrattenuto dalla azienda produttrice con il venditore all'ingrosso ed i termini dell'Intimazione per poter rispondere.
Cordialmente Avv.Alfredo Guarino Napoli
dipende molto dal tipo di contratto, esaminandolo bene se non c'è nessun accenno alla concorrenza o a preferenze varie, lei potrebbe agire contro il fornitore per condotta sleale e chiedere i danni per la clientela persa, tutto sta nell'esaminare il contratto con il fornitore di quella ditta....
resto a disposizione
Egregio Sig. Michele,dipende dal rapporto contrattuale fra il costruttore ed il rivenditore all'ingrosso nonche' dal contenuto preciso dell'Intima zione della ditta costruttrice;occorrono ulteriori elementi per un parere congruo.Avv.Alfredo Guarino Napoli Cordialmente