Accettazione tacita dell'eredità?

Inviata da Samuele. 7 ott 2015 Eredità

Mia nonna morì 10 anni fa senza lasciare un testamento. Nessuno degli eredi, i due figli, ha mai sistemato i documenti. Ora uno dei miei due zii è morto e figurano come proprietari della casa mio zio e mia nonna. La casa fu comprata nel 1990 a metà tra mio nonna e mio zio. Si considera che mio zio abbia tacitamente accettato l'eredità o come funziona? Quanto spetta a mia madre? Il 100% o il 50% anche mio zio è morto senza aver accettato? Oppure niente?

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Alla morte della nonna si è aperta la successione legittima, come dire “in automatico per legge” a favore dei due figli in parti uguali, i quali avrebbero dovuto, entro un anno dalla data della morte della madre, presentare all’Agenzia delle Entrate, tramite un notaio, la denuncia di successione, a pena di incorrere in sanzioni amministrative (che oramai si sono prescritte, essendo già trascorsi più di cinque anni dalla morte della stessa).
Alla morte dello zio si è aperta la successione legittima, se non ha lasciato testamento, a favore dei suoi discendenti, i quali discendenti, entro un anno dalla sua morte, devono presentare all’Agenzia delle Entrate, denuncia di successione, possibilmente avvalendosi di un notaio che provvederà anche alle volture dell’immobile.
Se la casa fu comprata nel 1990 a metà tra nonna e zio, allora, alla morte della nonna, la sua quota pari al 50% è andata in parti uguali (25%) ai due figli, per cui uno (quello che aveva comprato il 50%) risulta proprietario per il 75% e l’altro figlio solo per il restante 25%.
Per ogni ulteriore delucidazione può contattarmi.
Cordiali Saluti
Enrica Anerdi

Studio Legale Anerdi Avv. Enrica

Studio legale avvocato Enrica Anerdi Avvocato a Alessandria

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Gentile Samurle, alla morte della nonna si era aperta la successione legittima, in mancanza di testamento, in favore dei due figli in parti uguali, i quali avrebbero dovuto, entro un anno dalla data della morte della madre, presentare all’Agenzia delle Entrate, tramite un notaio, la denuncia di successione.

Le sanzioni amministrative per non aver fatto ciò sono ormai prescritte, essendo già trascorsi più di cinque anni dalla morte della madre.

Egualmente, alla morte dello zio si è aperta la successione legittima, se non ha lasciato testamento, in favore dei suoi discendenti, i quali, entro un anno dalla sua morte, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la denuncia di successione, anche qui avvalendosi di un notaio che provvederà anche alle occorrenti volture dell’immobile.

Se la casa fu acquistata nel 1990 a metà tra nonna e zio, alla morte della nonna la sua quota pari al 50% è andata in parti uguali (25%) ai due figli, per cui uno - quello che aveva comprato il 50% - risulta proprietario per il 75% e l’altro figlio solo per il restante 25%. Resto a disposizione per ogni approfondimento. avv. Giovanni Bonomo

Avv. Giovanni Bonomo Avvocato a Milano

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Alla morte della nonna si è aperta la successione legittima - come dire, "in automatico per legge" - a favore dei due figli in parti uguali, i quali avrebbero dovuto, entro un anno dalla data della morte della madre, presentare all'Agenzia delle Entrate, tramite un notaio, la denuncia di successione, a pena di incorrere in sanzioni amministrative (che oramai si sono prescritte essendo già trascorsi cinque anni dalla morte della nonna).
Alla morte dello zio si è aperta la successione legittima, se non ha lasciato testamento, a favore dei suoi discendenti, i quali discendenti, entro un anno dalla sua morte, devono presentare all'Agenzia delle Entrate denuncia di successione, possibilmente avvalendosi di un notaio che provvederà anche alle volture dell'immobile.
Se la casa fu comprata nel 1990 a metà tra nonna e zio, allora, alla morte della nonna, la sua quota pari al 50% è andata in parti uguali (25%) ai due figli, per cui uno (quello che aveva comprato il 50%) risulta proprietario per il 75% e l'altro figlio solo per il restante 25%.

Per ulteriori delucidazioni in merito può rivolgersi al mio studio.

Cordiali Saluti
Avv. Enrica Anerdi

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Salve,
Essendo stata acquistata la casa in quota del (presumo) 50% tra sua nonna e suo zio, al momento della morte di sua nonna, il 50% da lei posseduto andrà diviso equamente tra i suoi eredi, fermo restando che l'altro 50% rimane in capo a suo zio. Quanto all'accettazione tacita da parte di tali eredi, a norma degli artt. 474 e 476 del codice civile, l'accettazione tacita avviene quando, mediante fatti concludenti, come ad esempio l'uso del bene oggetto di lascito, l'erede manifesta inequivocabilmente la volontà di accettare. Ivi l'accettazione avviene per l'intero, sia per la parte attiva che passiva, senza beneficio di inventario. Per la ricostruzione delle quote in maniera precisa sono necessari ulteriori dati, come stato di famiglia dei vari eredi ed eventuali certificati di morte. Le consiglio di rivolgersi a un professionista, non essendo la cosa facilmente esplicabile a distanza.
La saluto cordialmente,

Studio Legale Scavo

Studio Legale Scavo Avvocato a Bari

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Non mi è molto chiara la situazione, tuttavia si ha accettazione tacita solo se si è nel possesso dei beni ereditari, diversamente si hanno 10 anni per accettare.

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L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita (art. 474 cod. civ.) ma ha sempre effetto retroattivo, vale a dire che gli effetti dell'accettazione retroagiscono al momento della morte del defunto (cioè di Sua nonna).
Se l'accettazione interviene nei dieci anni dall'apertura della successione, non vi sono problemi, a parte gli effetti fiscali (dato che la dichiarazione di successione presentata oltre un anno dall'apertura della successione comporta sanzioni fiscali), dopo di che a norma dell'art. 480 c.c. il diritto di accettare l'eredità di prescrive. Esiste, tuttavia, anche l'istituto dell'accettazione tacita che esclude la prescrizione se il chiamato è nel possesso dei beni, dato che a norma dell'art. 485 c.c. decorsi tre mesi dall'apertura della successione senza che il chiamato in possesso dei beni abbia rinunziato, nè abbia redatto inventario, è considerato erede puro e semplice. Dalla Sua domanda non si evincono dati certi per verificare quanto sopra alla luce dei principi innanzi evidenziati, per cui non è possibile esprimere un parere più specifico. Se ritiene, mi contatti ed esamineremo la questione.

Studio legale de Benedictis Avvocato a Andria

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Salve,
l'accettazione tacita dell'eredità avviene quando uno o più eredi, con fatti concludenti, abbiano manifestato la volontà di ereditare il lascito. Nel caso di specie basta che in questi 10 anni gli eredi abbiano goduto del bene o posto in essere atti che andassero a tutelarne l'integrità, o che comunque, ad esempio, abbiano usufruito delle somme monetarie lasciate da sua nonna, per far sì che l'eredità risulti tacitamente accettata ex artt.474 e 476 cod. civ. È bene notare che l'eredità, nell'accettazione tacita, viene accettata per l'intero, ossia sia per la quota attiva, sia per quella passiva.
Detto questo, per il calcolo delle quote ereditarie, sarebbero necessarie diverse informazioni in più, circa quali sono i parenti superstiti e qual è il loro grado di parentela, come è composto il nucleo famigliare dei defunti etc.
Le consiglio di contattare un professionista serio e preparato che sappia valutare la sua situazione in maniera compiuta.
Confidando nell'utilità della risposta,
la saluto cordialmente,

Studio Legale Scavo - Bari

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