SUCCESSIONI - L’ OPERA D’ARTE: FISCALITA’ E PASSAGGIO GENERAZIONALE (PARTE 1) avv. Gianfranco Gesino per Studio Legale Calderazzo

Diritto delle successioni - Eredità - Successione mortis causa e passaggio generazionale di opere d'arte - fisco

2 GIU 2020 · Tempo di lettura: min.
SUCCESSIONI - L’ OPERA D’ARTE: FISCALITA’ E PASSAGGIO GENERAZIONALE (PARTE 1) avv. Gianfranco Gesino per Studio Legale Calderazzo

Nell'attività di consulenza mi è capitato più volte che il diritto delle successioni si intrecciasse con il diritto dell'arte.

Non è raro infatti che appassionati Collezionisti, con alle spalle una buona dose di fortuna e un grande fiuto per gli investimenti, con l'avanzare dell'età, condividano dubbi e timori legati al passaggio generazionale delle opere raccolte.

Vediamo allora di rispondere alle due domande più comuni:

1) come funziona e quanto costa l'imposta di successione delle opere d'arte?

2) conviene lasciare in eredità le opere d'arte o è "meglio" liquidarle, lasciando agli eredi il ricavato della vendita delle opere?

1) Come funziona e quanto costa l'imposta di successione delle opere d'arte?

In primo luogo va ricordato che – ai sensi dell'art. 2 primo comma del TUS (d.lgs. n.346/1990) - l'imposta sulle successioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti per successione, ancorché localizzati all'estero. Se tuttavia alla data dell'apertura della successione il defunto non era residente in Italia, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti localizzati nel territorio italiano.

Fatta questa breve premessa, il nodo centrale della disciplina che qui ci interessa è contenuto all'art. 9 comma II del TUS, che introduce una presunzione in base alla quale si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia (quindi anche le opere d'arte) per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, anche se non dichiarati nella denuncia di successione o se dichiarati per un importo minore, salvo che da (eventuale) inventario analitico, redatto a norma degli artt. 769 e ss. c.p.c., non ne risulti l'esistenza per un importo diverso.

Ciò significa che nel nostro ordinamento la scelta di indicare le opere d'arte nella dichiarazione di successione è rimessa alla volontà degli eredi.

Naturalmente far "emergere" il valore delle opere nella denuncia di successione ha delle conseguenze di ordine fiscale che debbono essere attentamente valutate. Facciamo un esempio:

Attivo ereditario: 2.000.000 euro (escluse opere d'arte per un valore per es. di 200.000 euro)

unico erede: figlio

Franchigia: 1.000.000 euro

Valore imponibile opere d'arte per presunzione ex art. 9: 10% di (2.000.000 – 1.000.000) = 100.000

(il 10% dell'attivo pari a 2 milioni di euro meno la franchigia che in questo caso è di 1 milione)

Valore imponibile opere d'arte se dichiarate in successione: 200.000 euro

Aliquota del 4% su 200.000 = euro 8000 di imposta di successione se si opta per la dichiarazione;

Valore imponibile opere d'arte per presunzione ex art 9: 100.000 euro

Aliquota del 4% su 100.000 = euro 4000 di imposta di successione con il meccanismo presunzione.

Nell'esempio appena visto il maggior "costo" della scelta di dichiarare le opere nella denuncia di successione è di 4000,00 euro. Le ragioni che spingono gli eredi a sopportare tale maggior costo potrebbero essere ragioni di opportunità e trasparenza in contesti familiari nei quali i passaggi generazionali dei beni sono carichi di tensione; altre volte, invece, potrebbe essere interesse dell'erede (o legatario) garantirsi la prova del titolo di acquisto, valorizzando al meglio l'opera nelle complicate dinamiche del mercato.

* il presente articolo ha carattere divulgativo e non sostituisce nè si può ritenere equiparabile in alcun modo a una consulenza professionale.

Scritto da

Avvocato Barbara Calderazzo

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