Risarcimento danni da veicoli non identificati

È possibile rivolgersi al “Fondo di garanzia per le vittime della strada” anche quando per ragioni oggettive non sia possibile individuare la targa di chi ha causato il sinistro.

14 OTT 2015 · Tempo di lettura: min.
Risarcimento danni da veicoli non identificati

Un problema che da sempre affligge il comune cittadino (sia esso automobilista o semplice pedone), è quello di capire a chi rivolgersi quando a provocare un sinistro è un veicolo che non si è riusciti ad identificare.

La casistica è sterminata e non bisogna andare lontani (magari pensando all'omissione di soccorso che costituisce apposita fattispecie di reato) per avere una riprova di quanto possa essere fastidioso subire un incidente stradale e non potersi rivalere in alcun modo.

Il nostro ordinamento ha introdotto da tempo un'apposita norma [1] con la quale è stato costituito un apposito "Fondo per le Vittime della Strada" che ha la funzione di tutelare i cittadini rimasti coinvolti in episodi in cui il soggetto che ha provocato un sinistro non si sia fatto identificare.

La novità che viene segnalata in questo articolo non è ovviamente nella legge quanto nella giurisprudenza che viene incontro al cittadino offrendo un'interpretazione concreta della norma di segno favorevole.

La Cassazione infatti [2] ha chiarito con una recente pronuncia che è possibile domandare il risarcimento del danno all'apposito fondo, non soltanto quando il guidatore che ha causato l'incidente si sia dato alla fuga ma anche quando per ragioni di natura oggettiva non sia stato possibile identificarlo.

Gli Ermellini hanno spiegato che partendo da una valutazione che deve essere sempre legata al caso concreto è possibile accedere all'indennizzo da parte della Consap Spa (società che si occupa di emettere il risarcimento), quando il richiedente non sia riuscito ad individuare il soggetto che ha provato il sinistro e ciò non sia dovuto alla propria negligenza.

Nel caso specifico è accaduto che una signora è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali ed il danneggiante si è subito fermato per sincerarsi delle condizioni della donna. La vittima del sinistro però, in un primo momento non aveva avuto alcun fastidio per cui rassicurava il guidatore sulle sue condizioni mandandolo via senza prenderne dunque le generalità. Solo dopo alcuni esami in ospedale la donna si rendeva conto dei traumi derivanti dall'investimento e si rivolgeva alla Consap per ottenere un risarcimento che in un primo momento le è stato negato.

Al termine del relativo procedimento la Cassazione ha dato ragione alla donna, ribadendo che la finalità della norma è quella di tutelare la vittima della strada impossibilitata a riconoscere il soggetto che abbia provocato il sinistro, non soltanto quando quest'ultimo si sia dato alla fuga ma anche quando la mancata identificazione non sia dovuta a colpa da parte della vittima stessa.

Pertanto è possibile inoltrare una richiesta di risarcimento al "Fondo di garanzia per le vittime della strada" in presenza di due condizioni [3]:

  1. Quando il guidatore si sia allontanato impedendo il proprio riconoscimento ( es. il tipico caso del pirata);
  2. Quando per ragioni concrete non sia stato possibile per la vittima individuare il soggetto alla guida del veicolo che ha provocato il sinistro (dimostrando la vittima che quindi la mancata individuazione non dipenda da sua colpa).

[1] Legge 24 dicembre 1969 n. 990.

[2] Cass. Sent. n. 274 del 13/01/2015.

[3] art. 19 Legge 24 dicembre 1969 n.990.

Scritto da

Avv. Angelo Terragno

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