Permesso con la 104 per andare al mare: licenziato

I giudici della Corte di Cassazione hanno deciso di rigettare il ricorso dell’uomo.

14 FEB 2019 · Tempo di lettura: min.
Permesso con la 104 per andare al mare: licenziato

Un’impresa licenzia un suo dipendente per aver passato la giornata al mare invece di occuparsi di sua suocera, nonostante avesse richiesto permesso lavorativo previsto dalla legge 104/92.

La legge 104/92 riguarda le misure previste per "l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Questo testo, inoltre, sancisce le possibilità che hanno i lavoratori dipendenti di chiedere il permesso per assistere una persona in stato di necessità, così come riportato dall’articolo 33 della stessa legge:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”.

Cosa succede se un dipendente chiede questo permesso ma, alla fine, lo utilizza per fare altro, ad esempio andare al mare? Rischia il licenziamento? Questa è stata la vicenda presa in considerazione dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 2743/2019.

La vicenda

La Corte di Appello di Napoli aveva rigettato la domanda proposta da un uomo per licenziamento illegittimo nei confronti dell’impresa per cui lavorava. L’azienda, infatti, aveva giustificato il licenziamento sulla base dei post pubblicati su un social network che mostravano l’uomo al mare in Calabria il giorno in cui aveva chiesto il permesso attraverso la legge n. 104/1992 per prendersi cura di sua suocera a Pozzuoli, luogo di residenza dello stesso dipendente.

In più, l’impresa aveva accertato la presenza della suocera a Pozzuoli e dell’uomo in Calabria attraverso l’accertamento eseguito da un’agenzia investigativa. La Corte territoriale aveva accettato agli atti sia il materiale fotografico sia le dichiarazioni testimoniali degli investigatori. In seguito alla sentenza della Corte di Appello di Napoli, il dipendente licenziato aveva deciso di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione hanno deciso di rigettare il ricorso dell’uomo e di condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo gli ermellini, infatti, la Corte Territoriale aveva correttamente valutato il caso, in seguito all'abuso del permesso richiesto ai sensi della legge 104/1992 conseguente alla mancata prestazione dell'assistenza alla suocera che motivava la concessione del permesso, per essere egli in località diversa da quella dove si trovava l’interessata.

L’abuso di per sé, secondo i giudici, è stato dimostrato ed più che rilevante, “anche a prescindere dalla circostanza indimostrata che si trattasse della prima volta e nella prospettiva dell'affidamento sull'esatto adempimento delle prestazioni future, […] essendo sufficiente ai fini della configurabilità dell'abuso medesimo la sola presenza del ricorrente in altro luogo, dallo stesso mai contestata”.

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