Redditometro: natante piccole dimensioni

Sent. n. 23794/2016: la Corte di Cassazione conferma l’annullamento dell’avviso di accertamento al contribuente proprietario di un natante di piccole dimensioni

30 NOV 2016 · Tempo di lettura: min.
Redditometro: natante piccole dimensioni

La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate circa la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna la quale aveva annullato in toto l'avviso di accertamento emesso in applicazione dell'art. 38, comma 4 del DPR n. 600/10973 (cd. redditometro) e impugnato dal contribuente proprietario di un natante di piccole dimensioni.

La Ctr di Bologna aveva annullato l'avviso di accertamento ritenendo idonea la documentazione prodotta dal contribuente e non adeguatamente contestata dall'ufficio, il quale si era limitato a definire "non significative" e prive di una "convincente motivazione" le prove addotte dal contribuente, non entrando, evidentemente, nel merito della questione e incorrendo, a sua volta, nell'errore che lo stesso ufficio imputava al contribuente.

A fronte di un presunto difetto motivazionale dallo stesso addotto, la Suprema Corte sottolinea, giustamente, che tale vizio sussiste solo ove "sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto (il giudice) alla formazione del proprio convincimento". Nel caso di specie, la Ctr di Bologna ha, invece, attentamente motivato tutti gli elementi che l'ufficio ha posto a fondamento dell'avviso di accertamento, compreso quello relativo alle dimensioni del natante. In particolare, l'art. 3, lettera d) del d. lgs. 171/2005 definisce le unità da diporto scafi di lunghezza compresa tra 2,5 e 24 metri: le piccole dimensioni del natante in questione, rientranti nei parametri previsti dalla suddetta disposizione, ha condotto la Ctr di Bologna a dichiarare l'annullamento totale dell'avviso di accertamento.

L'agenzia delle Entrate non è, dunque, legittimata ad accertare un maggior reddito ex art. 38 comma 4 del DPR n. 600/1973 se basato sul possesso di un piccolo natante, rientrante nei parametri previsti per la classificazione dello stesso quale navigazione da diporto essendo quest'ultima, per definizione, un tipo di navigazione sportiva e/o ricreativa, non destinata a trarne profitto.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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