“No alla solidarietà per le obbligazioni condominiali” - Cass. 199/17

Il singolo condomino che ha sostenuto interamente le spese relative alla gestione della cosa comune non può, per ciò solo, vantare alcun diritto di regresso.

2 FEB 2017 · Tempo di lettura: min.
“No alla solidarietà per le obbligazioni condominiali” - Cass. 199/17

Il caso de quo riguarda una condomina, comproprietaria del terrazzo di copertura dell'edificio, che ha pagato l'intera somma dovuta all'impresa che aveva rifatto il terrazzo stesso su incarico dell'amministratore del condominio a causa delle infiltrazioni di acqua piovana.

Nonostante l'impresa incaricata avesse sollecitato il pagamento ai singoli condomini, ella ha provveduto all'integrale pagamento venendo poi rimborsata solo da alcuni degli altri condomini coobbligati. La medesima, pertanto, depositava un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini che non le avevano rimborsato la quota di loro spettanza, cui seguiva emissione dello stesso ed opposizione degli intimati.

La questione giunge sino alla Suprema Corte, che nega l'unicità del rapporto obbligatorio dei condomini-debitori nei confronti dell'appaltatore-creditore, per l'effetto ritenendo insussistente sia la natura di obbligazione solidale, sia il diritto di regresso in favore della condomina adempiente per l'intero.

Richiamandosi, infatti, a quanto già affermato nella sentenza a Sez. Unite n. 9148/08, la Cassazione ha ribadito che

«in difetto di un'espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore, incombente su chi abbia l'uso esclusivo del lastrico e sui condomini della parte dell'edificio cui il lastrico serve, è retta dal criterio della parziarietà, per cui l'obbligazione assunta nell'interesse del condominio si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall' art. 1226 c.c. essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese».

Esclusa la natura solidale dell'obbligazione, non potrà trovare applicazione neppure il rimedio della surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c., bensì quello di cui all'art. 2041 c.c.

Scritto da

Anonimo-157310

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