L'onere della prove elemnto decisivo per distinguere lo stage dal rapporto di lavoro subordinato

Stage e rivendicazione del rapporto di lavoro subordinato, onere della prova della subordinazione a carico del lavoratore come vincolo di soggezione al potere direttivo del datore

11 GEN 2024 · Tempo di lettura: min.
L'onere della prove elemnto decisivo per distinguere lo stage dal rapporto di lavoro subordinato

30 AGOSTO - 29 SETTEMBRE 2022 STAGE E RIVENDICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: ONERE DELLA PROVA Cass., sez. lav., 30 agosto 2022, n. 25508 - Pres. Bronzini - Rel. Leo - P.M. contro Acquedotto Pugliese Spa e altri

Non ha diritto all'assunzione lo stagista che non dimostra la preesistente esistenza degli elementi tipici della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.

Il caso Uno stagista, concluso il periodo di attività previsto da una convenzione tra l'Università degli Studi di Bari e l'Acquedotto Pugliese Spa, e avendo appreso che un'altra stagista, «concluso il tirocinio, era stata assunta a tempo determinato», aveva presentato un'istanza di convocazione «per un eventuale rapporto di collaborazione professionale e/o lavorativa»; non avendo ottenuto riscontro, il 4 ottobre 2006 aveva reiterato la domanda di assunzione, ma l'Acquedotto, con nota del 26 ottobre 2006, aveva respinto l'istanza.

Lo stagista si era quindi rivolto al Tribunale di Bari, Sezione lavoro, chiedendo, per quanto qui ora interessa, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e, dopo avere qualificato come licenziamento ingiustificato la nota del 26 ottobre 2006, aveva richiesto anche la condanna dell'Acquedotto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di circa ottantatremila euro a titolo risarcitorio.

Il Tribunale riteneva inammissibili queste domande e la Corte d'Appello di Bari confermava tale decisione, affermando che il rapporto tra lo stagista e l'Acquedotto aveva trovato il proprio unico titolo nella convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Bari e l'Acquedotto Pugliese Spa nonché «nel progetto formativo sottoscritto dallo stesso» stagista, dall'Acquedotto e dall'Università, che «l'indagine sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto» si era incentrata «sull'esame dell'istruttoria svolta dal Giudice di primo grado che è consistita nella escussione del "tutore"» dello stagista «e del direttore dell'Ufficio Risorse umane ed Organizzazione, indicati, quali testi, dallo stesso ricorrente", e che dalle affermazioni di questi testimoni non era emerso nessuno degli "indici rivelatori" della natura subordinata del rapporto "più volte indicati dalla Cassazione nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, ovvero, in via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa; il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio».

Lo stagista proponeva quindi ricorso in Cassazione ribadendo, tra l'altro, che il rapporto svolto celava «un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, in considerazione delle modalità di svolgimento dello stesso e che, pertanto, la lettera del 26 ottobre 2006, inviata» dall'Acquedotto al ricorrente, e con la quale la società aveva respinto l'istanza di assunzione, sarebbe stata, «nella sostanza una vera e propria intimazione di un licenziamento illegittimo».

La decisione della Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Acquedotto.

Nel merito, la S.C. ha anzitutto rilevato che, «nel caso di specie, i Giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale del tutto condivisibile sotto il profilo logico giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio dopo aver analiticamente vagliato le risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado» e «argomentando correttamente», evidenziando «che il rapporto di formazione-stage di cui si tratta trova il proprio titolo nella Convenzione stipulata tra l'Università di Bari (soggetto promotore)el l'AQP Spa (soggetto ospitante) ed ha lo scopo di fare conseguire allo stagista un effettivo addestramento; la qual cosa, per quanto univocamente risulta dall'ampia istruttoria espletata in primo grado, è, in concreto, avvenuta».

In sintesi, la Corte d'Appello «ha esaminato gli elementi qualificanti la subordinazione, quali enunciati dalla Corte di legittimità», pervenendo poi, «attraverso la delibazione dei punti di emersione probatoria ed alla luce dei richiamati, costanti insegnamenti giurisprudenziali - con un iter motivazionale del tutto coerente, ad escluderne la sussistenza con riferimento alla fattispecie».

I precedenti per quanto concerne gli indici che consentono di affermare la sussistenza, o meno, di un rapporto di lavoro subordinato, e del conseguente onere della prova a carico del lavoratore, si vedano, richiamate in motivazione, Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 2017, n. 14296, in Lav. giur., 2017, pag. 1027; Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2015, n. 7024, Lav. giur., 2015, pagg. 814 ss., con nota di Santoro; Cass. civ., sez. lav., 22 maggio 2009, n. 11937, secondo la quale «elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione intesa questa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce r intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto» ;

Cass. civ., sez. lav., 16 maggio 2012, n. 7652, ivi, 2012, 822 («Il lavoratore che agisca in giudizio per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente tale subordinazione, non essendo a tale scopo sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del rapporto, alle modalità di erogazione del compenso e all'osservanza di un preciso orario di lavoro»); Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2009, n. 11207, ivi, 2009, pag. 1051; Cass. civ., sez. lav., 7 ottobre 2004, n. 20002, ivi, 2005, pagg. 450 ss., con nota di Gilardi;

Cass. civ., S.U., 30 giugno 1999, n. 379, secondo la quale «Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione».

In tema di stage cfr. pure Cass. civ., sez. lav., 14 luglio 2006, n. 16008, relativa ad una fattispecie nella quale era stata dichiarata «la nullità del contratto di stage intervenuto fra le parti con conseguente conversione dello stesso in contratto di lavoro subordinato»; per qualche affinità di tema, si vedano infine Cass. civ., sez. lav., 14 marzo 2001, n. 3696, e già Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 1993, n. 5399, e Cass. civ., sez. lav., 29 aprile 1981, n. 2640, secondo le quali «L'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente alla instaurazione di un rapporto di apprendistato, rilasciata ai sensi dell'art. 2 legge 19 gennaio 1955 n. 25, non comporta di per sé che il rapporto di lavoro posto in essere sia qualificabile come di apprendistato; pertanto, in caso di contestazione, la sussistenza di tale speciale rapporto di lavoro deve essere provata dalla parte che l'allega, mediante la dimostrazione dei relativi requisiti essenziali e, soprattutto, dell'insegnamento professionale impartito al lavoratore tirocinante allo scopo di farlo diventare lavoratore qualificato, mentre non assume, al detto fine, significato decisivo il fatto che il lavoratore assunto sia privo di una precedente esperienza lavorativa, trattandosi di circostanza non incompatibile con la costituzione di un normale rapporto di lavoro».

Scritto da

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