Le novità in tema di separazione e divorzio

le novità della riforma Cartabia del processo civile in materia di separazione e divorzio entrano in vigore il prossimo 28 febbraio 2023

9 FEB 2023 · Tempo di lettura: min.
Le novità in tema di separazione e divorzio

Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Dal prossimo 28 febbraio entrerà in vigore il nuovo procedimento di separazione e divorzio,in attuazione della c.d. riforma Cartabia del processo civile.

Rispetto al sistema di prossima abrogazione, le novità riguardano innanzitutto lo snellimento della procedura, che non sarà più bifasica, cioè non ci sarà più la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale e la successiva rimessione al Giudice istruttore per il prosieguo, e l'attenzione precipuamente diretta alla tutela degli interessi dei figli minori.

Il Tribunale competente è individuato in quello del luogo di residenza dei figli minori e, qualora questi manchino, in quello del luogo di residenza del convenuto.

Tanto il ricorso introduttivo quanto la comparsa di risposta, quando siano formulate domande di mantenimento per il coniuge e/o per i figli, debbono essere obbligatoriamente corredati sin dal momento del loro deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, della documentazione attestante la titolarità di beni immobili, mobili registrati e quote sociali e dagli estratti conto bancari e/o postali degli ultimi tre anni.

Lo scopo è quello di palesare sin dall'inizio le proprie capacità economiche al fine di consentire al Giudice di determinare la misura dell'assegno nella misura più congrua.

Una interessante novità ha introdotto la possibilità di domandare, già al momento dell'introduzione del giudizio di separazione, anche lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. È importante però tenere presente che anche se le domande sono proposte contestualmente esse conservano la propria autonomia, sicchè sarà pronunciata prima la sentenza di separazione e, decorso il termine per il passaggio in giudicato di quest'ultima, sarà procedibile quella di divorzio.

I provvedimenti temporanei e urgenti saranno pronunciati con ordinanza del giudice che potrà disporre anche quali informazioni un genitore sia tenuto a comunicare all'altro e formulare una proposta di piano genitoriale.

La riforma ha inteso, aggiungendo uno specifico articolo del codice di procedura, sanzionare specificamente il genitore inadempiente disponendo che il Giudice della crisi famigliare, anche d'ufficio, può revocare o modificare i provvedimenti inerenti la prole ed emettere provvedimenti sanzionatori, anche cumulati tra loro, tra i quali spicca la condanna al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore (su domanda di parte) e/o del minore (anche d'ufficio).

I nuovi procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto

La riforma ha precisato che il ricorso introduttivo deve essere sottoscritto anche dalle parti (oltre che naturalmente dai difensori) e, al pari del caso della separazione o del divorzio contenzioso, all'atto deve essere allegata la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti.

La competenza territoriale, se i coniugi separandi hanno residenze diverse, appartiene indifferente al tribunale del luogo di residenza di uno dei due.

La riforma ha poi accolto interamente l'orientamento giurisprudenziale più recente ed ha espressamente statuito che le parti possono regolare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali e quindi provvedere a trasferimenti immobiliari, divisioni, scioglimento di comunioni etc.

La separazione consensuale sarà pronunciata non più con decreto di omologazione bensì con sentenza.

Il procedimento per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Qualora sia una delle parti a chiedere la modifica dei provvedimenti il procedimento sarà contenzioso e seguirà lo schema previsto per le pronunce rese in sede di separazione o divorzio.

Nel caso, invece, di domanda congiunta, la novità più rilevante attiene alla trattazione della causa che avverrà in modalità scritta. La comparizione delle parti dinanzi al Giudice, infatti, sarà disposta soltanto se siano le parti a richiederla.

In entrambi i casi, il procedimento si conclude con sentenza.

Scritto da

Avv. Simona Giorgi

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