​INFORTUNIO SUL LAVORO PER COVID-19 – L'INAIL CHIARISCE.

"L'INAIL è intervenuta sul tema con una Nota del 15/05/2020, a seguito delle comprensibili preoccupazioni manifestate dalle aziende circa eventuali responsabilità da contagio da Covid-19."

4 GIU 2020 · Tempo di lettura: min.
​INFORTUNIO SUL LAVORO PER COVID-19 – L'INAIL CHIARISCE.

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la sua responsabilità per dolo o per colpa.

L'INAIL è intervenuta sul tema con una Nota del 15/05/2020, a seguito delle comprensibili preoccupazioni manifestate dalle aziende circa eventuali responsabilità da contagio da Covid-19 e delle conseguenze legate all'avvio di processi penali o civili a loro carico.

A seguito della pubblicazione del DPCM 26 aprile 2020 -coordinato con D.Lgs. n. 81/2008, T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro- sono state indicate nel dettaglio (art. 2 comma 6) le misure per il contrasto del contagio nei luoghi di lavoro, sancendo che, anche l'inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, potrebbe determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità civile e penale. Anche l'infezione da coronavirus, infatti, rientra nell'alveo delle malattie infettive e parassitarie e, come tale, è meritevole di copertura INAIL per gli assicurati che la contraggono "in occasione di lavoro".

Ciò determinando che, la semplice mancata osservanza di una delle norme sopra citate, sarebbe già in astratto sufficiente a determinare in capo al datore di lavoro una responsabilità nel caso in cui il dipendente affermi di aver contratto la malattia (anche rimanendo asintomatico) sul luogo di lavoro e così il comprensibile allarme delle aziende.

Con la Nota citata, l'INAIL ha fatto chiarezza osservando che sono diversi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere automaticamente l'accusa del datore in sede penale e neppure in sede civile. Da un lato, infatti, vige, in tale ambito, il principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico dell'accusa (e dell'eventuale parte civile costituita) e, dall'altro, ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore, è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

La nota in commento appare in linea con la precedente circolare n. 13/2020 con la quale l'INAIL aveva già chiarito, in tema di onere della prova, la vigenza della presunzione semplice di origine professionale solo per gli operatori sanitari e per altre attività lavorative a contatto con l'utenza (ad esempio, i lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti).

Si osserva, sul punto, che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale in capo ai datori di lavoro.

In conclusione, le precisazioni dell'INAIL rassicurano le aziende sottolineando come, le responsabilità del datore di lavoro devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa dello stesso; al datore di lavoro, in definitiva, potrebbe essere sufficiente dimostrare di aver adottato tutti i presidi indicati dalla legge per escludere in capo a sé ogni responsabilità.

Scritto da

Studio legale Avv. Giulio Mario Guffanti

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