Quali sono i motivi del licenziamento?

Secondo la legge, esistono due motivazioni per poter mettere in atto un licenziamento: per giusta causa o per giustificato motivo.

9 APR 2018 · Tempo di lettura: min.
Quali sono i motivi del licenziamento?

Qual è la differenza fra giusta causa e giustificato motivo? E fra giustificato motivo oggettivo e soggettivo?

Cosa s'intende per licenziamento individuale? Questo termine si utilizza per indicare la cessazione del contratto di lavoro, deciso unilateralmente dal datore di lavoro. Secondo la legge, esistono due motivazioni per poter mettere in atto un licenziamento individuale, ossia quello verso un singolo lavoratore (mentre quello collettivo avviene verso un numero maggiore di dipendenti):

  1. per giusta causa;
  2. per giustificato motivo.

Licenziamento per giusta causa

L'articolo 2119 del Codice Civile, intitolato "Recesso per giusta causa", sancisce che:

"Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente".

"Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda"

Per giusta causa, dunque, s'intende un comportamento estremamente scorretto da parte del lavoratore che permette di mettere in atto un licenziamento in tronco e senza preavviso. Si tratta di un licenziamento disciplinare causato dall'interruzione del rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente. Fra i comportamenti che possono legittimare la giusta causa troviamo, ad esempio, vi sono furto, percosse, minacce o assenza ingiustificata.

Licenziamento per giustificato motivo (oggettivo e soggettivo)

Secondo l'art. 3 della legge 604/1966 "il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa".

Il licenziamento per giustificato motivo può essere oggettivo o soggettivo.

  • Oggettivo: si tratta di un motivo riguardante i problemi relativi all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell'impresa, come ad esempio una crisi aziendale o il fallimento dell'impresa. In questo caso, dunque, l'azienda ha la necessità di ridurre il personale e può farlo nei casi previsti dalla legge.
  • Soggettivo: anche nel caso del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è il lavoratore ad aver messo in atto comportamenti scorretti che non rispettano gli obblighi contrattuali. Nonostante ciò, rispetto al licenziamento per giusta causa, pur essendo di natura disciplinare la cessazione del contratto lavorativo non avviene per un comportamento tanto grave da legittimare il licenziamento in tronco e senza preavviso. Fra le motivazioni che permettono il licenziamento per giustificato motivo oggettivo troviamo il non rispetto degli orari aziendali o l'assenza per malattia prolungata.

Ovviamente, il licenziamento si differenzia dalle cosiddette "dimissioni volontarie". In quest'ultimo caso, infatti, la cessazione del contratto di lavoro non viene decisa dal datore di lavoro bensì dallo stesso lavoratore. Le dimissioni possono essere eseguite per motivi personali o professionali e, in generale, devono essere comunicate con preavviso al datore di lavoro o si rischia di pagare un'indennità di mancato preavviso (articolo 2118 del codice civile).

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