Apprendistato: senza recesso il contratto è indeterminato

L'apprendistato è un tipo di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma vediamo nel dettaglio come funziona.

9 MAG 2016 · Tempo di lettura: min.
Apprendistato: senza recesso il contratto è indeterminato

Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 5051/2016.

Cos'è l'apprendistato?

L'apprendistato è un tipo di contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il rapporto fra datore di lavoro e lavoratore è di tipo misto in quanto il contratto si sviluppa attraverso una formazione specifica ma anche, allo stesso tempo, tramite una prestazione lavorativa.

La sentenza

Senza recesso, il contratto di apprendistato continua ad essere un contratto a tempo indeterminato. Questo è ciò che è emerso dalla sentenza 5051/2016 della Corte di Cassazione del 15 marzo scorso. Un contenzioso del 2005, infatti, vedeva contrapposti una lavoratrice con contratto di apprendistato licenziata durante il periodo in maternità, in violazione del D.Lgs. n. 151/2001. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, infatti, se il datore di lavoro non esercita il suo diritto di recesso al termine del periodo di formazione-lavoro il contratto si trasforma direttamente in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso concreto dell'avvenimento esaminato dalla Corte di Cassazione, dunque, la lavoratrice avrebbe diritto al risarcimento del danno in misura pari all'ammontare delle retribuzioni dalla data del licenziamento a quella dell'effettivo ripristino del rapporto e non fino alla scadenza del periodo dell'apprendistato.

La sentenza, infatti, afferma che:

«In tema di contratto di apprendistato, regolato dalla l. n. 25/1955, il lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato nullo per violazione dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ha diritto, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge citata, alle retribuzioni alla stessa spettanti fino al verificarsi di una legittima causa di risoluzione del rapporto e non fino alla scadenza del periodo di apprendistato».

La sentenza della Corte di Cassazione, dunque, sottolinea che, in mancanza di recesso da parte del datore di lavoro, alla scadenza dell'apprendistato, il rapporto lavorativo prosegue e si trasforma automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.

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