Salve a tutti,
dopo che la mia azienda ha deciso di assegnarmi un nuovo progetto e di cercare una sostituta per coprire la mia vecchia posizione, vengo informata nel giro di 4 settimane (quando ancora il progetto non era stato approvato in tutte le sue parti) che il consiglio di amministrazione ha preferito chiuderlo, senza darmi spiegazioni previe. Adesso sto occupando il posto di una mia collega che ha lasciato l'azienda, svolgendo compiti che facevo in passato. Può definirsi mobbing?
Non mi hanno mai fatto firmare nulla né rispetto al nuovo progetto né all'accettazione del nuovo posto.
Grazie a tutti
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Salve,
come detto dal collega che mi ha preceduto, in questo caso non è configurabile il mobbing. Tuttavia è configurabile, a mio avviso, qualora il livello retributivo/mansionistico sia di livello inferiore a quello cui lei era abitualmente addetta, una illegittima retrocessione da parte del datore, che, mediante reclamo ufficiale, la dovrebbe reintegrare nelle mansioni cui prima era dedita. Il condizionale è tuttavia d'obbligo, in quanto bisogna vedere la natura del contratto che la lega al datore di lavoro. Se è un contratto subordinato, o di collaborazione a progetto o Co.Co.Pro (c.d. contratti parasubordinati), i suoi diritti possono essere tutelati in questo senso, essendo i secondi legislativamente equiparati, come tutele, ai primi. Se invece lei ha un contratto autonomo di semplice collaborazione, non coordinata non subordinata e non continuativa - coordinazione e continuazione sono i criteri stabiliti dalla Cassazione per individuare i c.d. Parasubordinati, beh in tal caso le tutele si affievoliscono notevolmente.
Confidando nella Completezza della risposta, Studio Legale Scavo
Gentile signora,
Secondo la giurisprudenza di legittimità il "mobbing" consiste in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Nel suo caso allo stato non ravviso profili di mobbing. Certo se tali comportamenti non giustificati del datore di lavoro dovessero ripetersi e divenire sistematici con ricadute sul piano della mortificazione morale ed emarginazione professionale, allora potrebbe configurarsi una fattispecie di mobbing.
In tal caso, ai fini della cessazione della condotta datoriale e del risarcimento di eventuali danni, previa valutazione medica, dovrà rivolgersi ad un legale.
Cordiali saluti
avv. Filippo de Luca