Rinuncia eredità nonno = conseguente rinuncia eredità padre?

Inviata da Francesco. 15 mar 2016 Eredità

Buonasera,
cortesemente necessito di una Vs. gentile risposta.
Mio nonno è deceduto.
Era proprietario di un'appartamento al 50% con mia nonna (ancora in vita).
I miei nonni hanno due figli.
Mio padre e mia zia.
Mio padre e mia zia hanno due figli: io e mia cugina.
Io e mio padre, in accordo con mia nonna, mia zia e mia cugina, abbiamo deciso di rinunciare all'eredità di mio nonno.
Prima domanda: rinunciando io e mio padre all'eredità di mio nonno, io avrò dei problemi, in futuro, ad ottenere l'eredità di mio padre?
Seconda domanda: nel caso in cui, morisse mia nonna, morisse mia zia, morisse mia cugina ed io e mio padre fossimo ancora in vita, la casa andrebbe allo stato, giusto?
Grazie infinitamente delle due risposte che darete alla presente.

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Gentile sig. Francesco,
la rinuncia all’eredità dell’ascendente posta in essere da Lei e da Suo padre è una dichiarazione che riguarda esclusivamente il patrimonio del nonno; di conseguenza, nella malaugurata circostanza di decesso di Suo padre, il Suo diritto ad acquistare la qualità di erede del patrimonio di Suo padre resta immutato.
Nel caso in cui dovesse morire la nonna, che aveva comunque ereditato metà dei beni di Suo nonno (in considerazione della rinunzia di Suo padre) nell’ipotesi da Lei prospettata di mancanza della zia e della cugina premorte alla nonna, ed in assenza di testamento, Suo padre, in qualità di discendente in linea retta, acquisterà la qualità di unico erede del patrimonio di Sua nonna ai sensi dell’art. 536 c.c.; laddove Suo padre volesse rinunciare o venisse meno anche questi, Lei acquisterebbe la qualità di erede in rappresentazione di Suo padre ai sensi dell’art. 467 c.c. (ricevendo così anche il patrimonio della nonna) per la quota parte che spetterà a Lei come nipote.
Ovviamente la valutazione richiede l’esame dei documenti e quella qui sopra formulata ha un valore squisitamente accademico.
Cordialmente,
Avv. Giovanni Babino

Babino, Falcone & Falcone Avvocati Associati - Avv. G.Babino Avvocato a Milano

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Non ci sarà assolutamente nessun problema sull'eredità di suo padre.
Nel secondo caso, si aprirebbe una successione diversa da quella di suo nonno, in cui sia lei che suo padre sareste liberi di accettare l'eredità e quindi, in tal caso, la casa andrebbe ad uno di voi due, non allo stato.

Studio Legale G. M. Alessandro Avvocato a Messina

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Per rinunciare all'eredità dovrebbero esserci delle motivazioni, diversamente mi permetto di consigliare l'accettazione con beneficio d'inventario. Ciò premesso, nessun problema con l'eredità di suo padre, mentre iI patrimonio (casa di sua nonna) verrebbe acquisito dallo Stato se non sussistono eredi o meglio chiamati all'eredità sino al sesto grado di parentela.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis
Cagliari

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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1) non comporta alcun problema con l'eredità di Suo padre
2) la casa andrebbe allo stato se rinuncerete anche voi all'eredità di Sua nonna.

Avvocato Francesco Patanè Avvocato a Acireale

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Buongiorno Signor Francesco.
Prima domanda: la rinuncia all'eredità del nonno non comporta alcuna conseguenza circa l'eredità di Suo padre.
Seconda domanda: presupposto della successione dello Stato è una "eredità vacante", fenomeno che ricorre quando manca ogni successibile legittimo e testamentario. Pertanto, solo nel caso in cui non vi siano altri eredi (ad esempio, figli Suoi o di Sua zia o di Sua cugina etc), lo Stato italiano potrebbe ereditare l'immobile.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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