Rientro nella mia casa

Inviata da Barbieri Gianluca. 3 mar 2016 Avvocati matrimonialisti

Salve,
mi chiamo Barbieri Gianluca, son separato da 4 anni con due figli, una maggiorenne e l'altro lo diventerà il prossimo anno, chiedevo: quando posso rientrare nella mia casa intestata esclusivamente a me?
Grazie mille.

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Quando i suoi figli saranno economicamente indipendenti, considerati i tempi in cui si trova una sistemazione lavorativa, talvolta a distanza di anni dal conseguimento della laurea, direi tra molti anni.
Saluti cordiali
Avv. Sandra Macis

Avv. Sandra Macis Avvocato a Cagliari

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Egr. sig. Barbieri,
il provvedimento di assegnazione della casa coniugale disposto in sede di separazione è subordinato alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il coniuge assegnatario.
In difetto di tale elemento, nel caso in cui la casa familiare appartenga in via esclusiva al coniuge non assegnatario, il Tribunale potrà revocare il provvedimento di assegnazione su ricorso del coniuge proprietario.
Cordiali saluti

Anonimo-157498 Avvocato a Modena

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Egregio Sig. Gianluca,
in generale, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge con cui i figli convivono permane sino al raggiungimento da parte dei figli dell'indipendenza economica.
Ad ogni modo, per darle una risposta più precisa dovrei conoscere le condizioni della Sua separazione per valutare se sia possibile sin da ora chiedere una modifica delle stesse.
Il mio studio è comunque a Sua disposizione.
Cordiali saluti
Avv. Lucilla Navarra

Avv. Lucilla Navarra Avvocato a Roma

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Gentile sig.barbieri,
Potrà rientrare in casa non appena i suoi figli si renderanno economicamente indipendenti così da potersi mantenere e di conseguenza lei non avrà più l'obbligo di provvedere a loro anche garentendogli vitto e alloggio.
Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Buongiorno Gianluca,
Aggiungerei alla risposta del collega che mi ha preceduta che il criterio del raggiungimento dell'autosufficienza economica viene equiparato a quello del mancato conseguimento dell’indipendenza economica quando ciò sia riconducibile a colpa del figlio, come lo stato di pigrizia, la scarsa volontà di applicarsi o a causa di condotte irresponsabili sul piano professionale o personale che conducono alla mancata acquisizione della piena autonomia, avendone in realtà tutte le capacità.
Resto a disposizione

Avvocato Loretta Davanzo

Avvocato Loretta Davanzo Avvocato a Lecco

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Salve sig Gianluca,
Lei potrà rientrare nella casa di sua proprietà quando i figli saranno economicamente indipendenti e di conseguenza cessera' la corresponsione dell'assegno di mantenimento in loro favore. Solo al verificarsi di questa circostanza il genitore collocarario perde il diritto di vivere nella casa. Resto a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti
Avv Michela parzani

Studio legale Avv. Parzani Michela Avvocato a Chiari

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Buonasera Gianluca,
per darLe una risposta precisa occorrerebbe conoscere le condizioni della Sua separazione per verificare come la questione a suo tempo sia stata regolamentata e se sia possibile intervenire.
In via generale posso dirLe che di solito l'assegnazione della casa al coniuge collocatario è disposta sino a quando i figli, non raggiungono l'autonomia economica.
Il mio studio è comunque a Sua disposizione.
Cordialmente
avv. Liana Bauccio

Avv. Liana Bauccio Avvocato a Catania

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Buongiorno Signor Barbieri.
Il conseguimento della maggiore età non comporta un'automatica decadenza dell'assegnazione della casa familiare poiché, per estinguere il diritto di abitazione, è anche necessario che i figli diventino economicamente autosufficienti.
Di conseguenza, solo nel momento in cui i Suoi figli saranno divenuti economicamente indipendenti (oltre che maggiorenni) Lei potrà chiedere la cancellazione e/o la modifica del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Distinti saluti.
Avv. Stab. (Abogado) Rossana Delbarba

Anonimo-155490 Avvocato a Brescia

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Buonasera Gianluca,
da quanto scrive desumo che in sede di separazione (consensuale o giudiziale) sia stato disposta a favore di Sua moglie l'assegnazione della casa familiare.
Salvo accordi particolari intercorsi tra le parti, il diritto di assegnazione della casa familiare permane fino a che quando i Suoi figli non saranno indipendenti economicamente.
A Sua disposizione per assistenza.
Cordialmente.
Avv.Silvia Parrini (FORO DI PISA)

Avv. Silvia Parrini Avvocato a Cascina

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