Posso non partecipare a una causa civile contro il costruttore del condominio

Inviata da Lino. 16 feb 2019 Diritto condominiale

I condomini hanno espresso consenso favorevole (tranne me e altri tre condomini) a citare in giudizio il costruttore dell'immobile per vizi nella costruzione del tetto . Faccio notare che sono trascorsi più di 10 anni dalla costruzione del condominio Nonostante la mia astensione mi viene comunicato che devo contribuire alle spese legali in ottemperanza a quanto prescrive il codice civile. Le chiedo posso appellarmi a questa disposizione per non pagare le spese legali del processo? Resta inteso che restano a carico mio le eventuali spese per la riparazione del tetto nel momento in cui il giudice decide di dare ragione al condominio o al costruttore nei millesimi di mia appartenenza. Ringrazio anticipatamente anticipatamente buongiorno. Lino

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Gentile Lino,

Con riferimento al suo quesito, la informo che di norma il condomino astenutosi da assemblea condominiale in cui si è deciso di intraprendere una causa giudiziaria, ha l'onere di partecipare alle spese che il condominio affronterà per la propria difesa.

Ad ogni modo, in caso di soccombenza del condominio e dunque nell'ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, il condomino dissenziente sarà esonerato dall'onere di partecipare alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte.

Spero di essere stata d’aiuto.
In caso si ulteriori dubbi, non esiti a contattare il nostro studio.

Avv. Eleonora Tripi
The Italian Lawyer

The Italian Lawyer Avvocato a Milano

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Gentile signor Lino,
non può sottrarsi alla ripartizione delle spese legali se l'assemblea ha votato di citare in giudizio il costruttore.
Tuttavia, nel caso in cui il Giudice rigettasse la domanda del condominio con condanna alle spese in favore del costruttore, Lei non dovrà sopportare dette spese a fronte di un dissenso espresso alla lite.
Cordiali saluti.
avv. Francesca Minutolo del Foro di Modena

Avvocato Francesca Minutolo Avvocato a Carpi

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Buongiorno, in riferimento al suo quesito il primo comma dell'art. 1132 c.c. specifica che il dissenso ha effetto rispetto alla separazione della "propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza".
Così se la domanda del condominio verso il costruttore dovesse risultare infondata. In sostanza, il condomino non separa se stesso dall'intera vicenda giudiziaria, ma solamente la propria responsabilità in ordine alle conseguenze per il caso di soccombenza. Per questo dovrebbe partecipare inizialmente alle spese e in caso di rigetto e soccombenza potrà ottenere il rimborso e non versare la sua quota. Saluti.

Studio Legale C&P Legal Avvocato a Napoli

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egregio sig. Lino,
confermo quanto detto dal collega. Purtroppo lei deve partecipare alle spese condominiali sebbene sia contrario ad agire giudizialmente ; successivamente nel caso in cui vi sia sentenza sfavorevole e quindi conseguente soccombenza , gli inquilini che si erano dichiarati contrari alla lite potranno rivalersi per tutte le spese sostenute .
cordialmente
avv Francesco Colantonio

Avv. Francesco Colantonio Avvocato a Brescia

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Egregio sig.Lino,al momento deve partecipare alle spese ma,in caso di soccombenza in giudizio del condominio,potrà rivalersi per gli esborsi sostenuti.Cordialmente avv.Alfredo Guarino

Avv. Alfredo Guarino Avvocato a Napoli

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