Modifiche condizioni divorzio
Buongiorno, i miei genitori si sono divorziati in Tribunale, il giudice di allora aveva stabilito che mio padre doveva pagare un importo minimo mensilmente “assegno di mantenimento divorzile” a mia madre.
Purtroppo, negli ultimi anni la situazione patrimoniale di mio padre si era aggravata (pignoramento di 1/5, debiti e mutui bancari), e non era più in grado di onorare il suddetto impegno documentabile tramite il suo avvocato.
Mia madre percepisce dall’INPS un assegno sociale in formato ridotto e non è proprietaria di nessun immobile.
Vista la suddetta situazione presentata dall’avvocato di mio padre, mia madre aveva deciso di rinunciare all’assegno divorziale di mantenimento, e in comune accordo con mio padre si recavano presso l’ufficiale di stato civile del comune di residenza per modificare le condizioni del divorzio.
Con questo nuovo documento mia madre aveva richiesto all’INPS di ricalcolare l’assegno sociale. L’INPS ha rigettato la domanda motivando: le condizioni di divorzio non sono state modificate dal giudice.
Domanda, come mai l’INPS può rigettare una modifica delle condizioni di divorzio prevista per legge?
Se i miei genitori si sono rivolti all’ufficiale di stato civile vuol dire che era stata la situazione più facile ed economica per entrambi.
Come può far valere mia madre il suo diritto di ottenere un assegno sociale maggioritario senza dover fare ulteriori processi?
Ringrazio in anticipo per la risposta.