Incidente stradale in motorino

Inviata da Grazia. 3 nov 2015 Sinistro stradale

Buonasera a tutti. Ho un dubbio.
Praticamente la scorsa settimana sono caduta col motorino insieme al mio amico perché una signora posteggiata in seconda fila ha deciso di aprire all'improvviso lo sportello e il mio amico per evitare di schiantarci ha perso il controllo del motorino e siamo finiti entrambi a terra. Lui non si è fatto quasi nulla mentre io invece mi sono rotta il gomito e il menisco. Volevo capire però una cosa perché mi stanno facendo venire un pò di dubbi tutti quelli con cui parlo. Il mio amico non è maggiorenne e guida un cinquantino e io invece che stavo dietro ho già raggiunto la maggiore età. Le persone con cui mi sono confrontata mi hanno detto che non dovrei ricevere rimborso, se non per le vittime della strada (non mi ricordo se dice così), perché lui per legge non era autorizzato a portare una seconda persona dietro in quanto minorenne.
È vero? Io nel frattempo sono ancora mezza rotta e mi scoccia seriamente pensare che tutta sta storia si possa concludere così anche se so che sono già fortunata a non essermi fatta più male.

Grazie a tutti

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Se non comprendo male la dinamica del sinistro da Lei descritta, la responsabilità dell'accaduto non è ascrivibile al conducente del mezzo ove era trasportata, ma alla incauta condotta dell'automobilista.
Se così è, quest'ultimo è responsabile di ogni danno conseguente alla predetta condotta e quindi è obbligato a risarcire anche il Suo, indipendentemente dal fatto che il conducente del Suo mezzo fosse minorenne.
Ritengo inoltre che, anche a prescindere dalla responsabilità dell'automobilista, Lei abbia comunque diritto al risarcimento, dato che le lesioni subite non sono certo colpa Sua. In questo secondo caso si tratterà di vedere se vi è una valida copertura assicurativa e, nel caso mancasse, dovrebbe rispondere il conducente della moto (e per esso i suoi genitori, essendo minorenne).
Le consiglio quindi di avanzare senz'altro una richiesta risarcitoria.
Cordialmente.
Studio Legale Ercoli

Studio Legale Ercoli Avvocato a Pisa

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Cara Grazia,
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2015 la Legge 115 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014), contenente alcune modifiche legislative richieste dalla Comunità. La Legge 115 entrerà in vigore il 18 agosto 2015.
Nel testo completo, l’Art. 11 è dedicato alle “Disposizioni in materia di trasporti”. All’interno di questo articolo c’èun comma che elimina il divieto di trasportare un passeggero, per i minorenni, abbassando questo limite ai sedicenni possessori di patenti AM (obbligatoria per guidare il ciclomotore) e A1 (che permette di guidare motocicli di 125 cc e con potenza non superiore agli 11Kw) e B1, con la condizione obbligatoria che il mezzo utilizzato sia predisposto a tale scopo.
Inoltre ad oggi non ci sono indicazioni precise riguardo la copertura assicurativa del passeggero per le polizze stipulate prima dell’entrata in vigore della legge e ancora in corso di validità, per questo motivo ti consiglio di contattare la compagnia assicurativa e di farti fare una copia delle condizioni di contratto.
Non è pertanto detta l'ultima parola.
In mancanza di copertura, potresti sempre chiedere il risarcimento ai genitori del ragazzo, anche se comprendo che in tal caso vi sarebbero difficoltà di tipo personale.
Contattami se hai dei dubbi.

Saluti

Studio legale avv. Sergio Conti​ Avvocato a Lucca

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Gentile Grazia,
secondo quanto previsto dal Codice della Strada, il viaggio in due è consentito ma a determinate condizioni: chi guida deve essere maggiorenne, il ciclomotore deve essere omologato al trasporto del secondo passeggero (omologazione europea) e il ciclomotore deve avere la nuova targa. Chi ha meno di 18 anni e viaggia in due su un ciclomotore omologato per il trasporto di un passeggero rischia una sanzione pecuniaria e il sequestro, con conseguente fermo amministrativo del motorino.
Per quanto riguarda il danno cagionatole il difetto dell'abilitazione alla guida del suo amico consente all'assicurazione di non pagare il danno provocatole.

Avv. Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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