delucidazioni sul matrimonio civile

Inviata da Jasmin Visintini. 12 ott 2017 Diritto civile

buongiorno sono una ragazza di 24 anni sposata da 1 e mezzo vi scrivo perché ho bisogno di avere dei chiarimenti. è vero che dopo due anni di domicilio insieme al marito possono ricadere a me pagamenti di suoi debiti nonostante abbiamo optato per separazione dei beni?

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Gentile Signora,
Il dato relativo alla convivenza per la durata di due anni non ha rilievo,inoltre, il regime da lei è suo marito scelto comporta che i creditori non potranno mai effettuare un pignoramento nei confronti del coniuge “non debitore”; difatti, la legge stabilisce che a rispondere dei debiti è solo il patrimonio (presente e futuro) del debitore e non quello di altri soggetti diversi da lui.
Il regime della separazione dei beni è volto a tutelare un coniuge dai debiti dell'altro coniuge, salvo tutti quelli adottati per scelta in comune durante il matrimonio.
Avv.Marina Ligrani

Avv. Matrimonialista MARINA LIGRANI Avvocato a Potenza

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Gentile Signora, la convivenza non rileva, e la separazione dei beni la mette al riparo dai debiti di Suo marito; tuttavia se si tratta di debiti per mancato pagamento di imposte dello Stato e avete fatto la dichiarazione dei debiti congiunta, allora sarebbe chiamata al pagamento dei debiti ed in tal caso mediante i beni immobili. A disposizione per chiarimenti. Avv. Stefania Lucchi di Forlì

Studio Legale Avv. Stefania Lucchi Avvocato a Forlì

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La circostanza della convivenza per due anni con Suo marito non ha alcuna rilevanza. Avendo optato per il regime della separazione dei beni, i creditori personali di Suo marito potranno agire solo nei confronti dello stesso.

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Se avete optato per la separazione dei beni i creditori di suo marito non potranno mai agire nei suoi confronti . .Il fatto che tra voi ci sia una convivenza da più di 2 anni non ha alcun rilievo
Avv. Anna Maria Casadei

Studio Legale Avv Anna Maria Casadei Avvocato a Ancona

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Assolutamente no. La separazione dei beni indica la separazione dei debiti, per cui i creditori di suo marito nn possono agire nei suoi confronti , se suo marito è ancora in vita, qualunque sia il domicilio

Studio Legale Avv. Natascia Spicuzza Avvocato a Sant'Agata Li Battiati

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Gentile Signora Visintini, di regola in caso di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, i debiti di uno dei due coniugi (quindi di suo marito) non si trasferiscono sull’altro (a lei) e il creditore potrà aggredire solo chi sia il suo effettivo debitore (suo marito). Tuttavia, se il debito deriva dal mancato pagamento delle imposte dirette, in caso di dichiarazione dei redditi congiunta, sono responsabili entrambi i coniugi in solido anche per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito; ciò significa che gli immobili di proprietà della moglie sono a rischio. Spero di essere stato chiaro. Buona serata

Anonimo-159807 Avvocato a Salerno

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