SINDROME DI BURNOUT - OPERATORE POLIZIA - SENT. 951/2023 T.A.R. LIGURIA - RICORSO ACCOLTO

Il T.A.R. annulla il decreto di diniego del riconoscimento della causa di servizio della sindrome di Burnout in capo a operatore di polizia e del parere del CVCS.

27 NOV 2023 · Tempo di lettura: min.
SINDROME DI BURNOUT - OPERATORE POLIZIA - SENT. 951/2023 T.A.R. LIGURIA - RICORSO ACCOLTO

Avvocato Giovanni Carbone

Studio Legale Avv. Giovanni Carbone

via Giacomo Matteotti n. 94

18038 Sanremo (IM)

Tar Liguria – Genova

Sentenza N. 951/2023 Pubblicata il 24/11/2023

RICORSO ACCOLTO

Agente Polizia di Stato Contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi diRagioneria- Ufficio VII- Trattamento Pensione e Previdenza;

Ministero Economia E Delle Finanze, Comitato Di Verifica Per Le Cause Di Servizio.

Con la sentenza n. 951/2023, a seguito di ricorso a patrocinio dell'Avv. Giovanni Carbone con studio professionale in Sanremo (IM), il T.A.R. della Liguria si è pronunciato sul ricorso per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno che non ha riconosciuto la causa di servizio del "Burnout" in capo ad un operatore della Polizia di Stato che ne aveva richiesto il riconoscimento a seguito di specifica diagnosi della ASL che lo aveva in cura, nonché di ogni atto presupposto, compreso il parere del CVCS.

Il Ministero dell'Interno, in particolare, si è rifatto al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del MEF che, pur prendendo atto della sussistenza della "Sindrome di Burnout" in capo all'operatore di polizia che aveva richiesto il riconoscimento della causa di servizio, ne aveva esclusa la riconducibilità all'attività professionale.

Il ricorrente era stato dispensato dal servizio di polizia per fisica inabilità attribuita alla sindrome di Burnout.

L'operatore della Polizia di Stato aveva prestato servizio per circa 30 anni svolgendo l'attività professionale nella turnazione delle 24 ore, ricorrendo spesso al lavoro in orario straordinario, soprattutto per le finalità operative-investigative. Negli ultimi 20 anni ha svolto attività operativa-investigativa con abnegazione, ottenendo riconoscimenti premiali che lo hanno indotto a prestare sempre maggiore impegno, per ottenere ulteriori risultati e dimostrare di essere all'altezza delle aspettative dei superiori gerarchici. Le aspettative, le pressioni cui era sottoposto per raggiungere nuovi risultati e l'impegno cui era conseguentemente indotto, gli hanno causato progressivo stress emotivo e psicologico, ansia per nuove prestazioni. Nell'ultimo periodo di servizio è stato relegato a compiti burocratici, che hanno aumentato il senso di frustrazione, di inadeguatezza, della convinzione di essere stato uno strumento per i superiori gerarchici e che l'impegno profuso, la vita dedicata al servizio, non erano stati adeguatamente considerati. L'Agente di Polizia ha visto crescere in sè un forte senso di impotenza e la sensazione che non fosse stata riconosciuta la propria professionalità e il sacrificio degli affetti familiari in favore della propria "missione" nel servizio di polizia.

Tutto questo lo ha "bruciato", per usare la terminologia del "Burnout", creandogli una grave disaffezione al servizio ed al lavoro cui si era dedicato con tanta abnegazione, con grave disagio, sensazione di inadeguatezza, di impotenza, tanto da farlo cadere nel tunnel del "Burnout" e renderlo definitivamente inidoneo al servizio di polizia.

Questa condizione era stata diagnosticata dalla ASL di competenza, confermata dalla Commissione Medico Ospedaliera territoriale che ne aveva determinato l'inidoneità al servizio.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, tuttavia, pur non disconoscendo la "Sindrome di Burnout" in capo all'operatore di polizia, negava la riconducibilità all'attività professionale.

L'Avv. Giovanni Carbone con Studio Professionale in Sanremo, ha presentato ricorso al T.A.R. per la Regione Liguria, chiedendo l'annullamento del decreto di diniego del riconoscimento della causa di servizio del Ministero dell'Interno e dello stesso parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.

Il ricorso è stato accolto con la sentenza n. 951/2023 pubblicata il 24/11/2023.

Queste le ragioni del ricorso:

I provvedimenti impugnati sono illegittimi

Quanto al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

a.Violazione dilegge anche in relazione agli artt. 1, 3, 21 octies della legge 7/8/1990 nr. 241, per errore nel contenuto dell'atto, errati presupposti nella motivazione, travisamento dei fatti, poiché il parere espresso si è basato sul verbale della Commissione Medico-Ospedaliera territoriale n. … del … che invece in data … è stato sostituito da altro verbale.

b.Violazione di legge ex artt. 1,3, 21 octies della legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, per contraddittorietà manifesta ed illogicità.

  • Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, pur non disconoscendo l'infermità della sindrome di "Burnout" in capo all'operatore della Polizia di Stato, ha poi concluso, in maniera irragionevole, contraddittoria ed illogica, che non è riferibile a causa di servizio, non effettuando la necessaria istruttoria che avrebbe consentito di affiancarsi alla dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha definito "Il burnout è una sindrome concettualizzata come risultante da uno stress cronico sul posto di lavoro che non è stato gestito con successo. È caratterizzato da tre dimensioni: 1) sentimenti di esaurimento o esaurimento dell'energia; 2) aumento della distanza mentale dal proprio lavoro, o sentimenti di negativismo o cinismo legati al proprio lavoro; e 3) un senso di inefficacia e mancanza di realizzazione. Il burn-out si riferisce specificamente a fenomeni nel contesto lavorativo e non dovrebbe essere applicato per descrivere esperienze in altri ambiti della vita" (All. 5).

Il Comitato pertanto, non confutando l'infermità della sindrome di "Burnout" dell'Operatore di Polizia, avrebbe dovuto riconoscerla quale causa di servizio, invece ha concluso in maniera contraddittoria ed illogica, sconfessando, in maniera irragionevole, anche la comunità medico-scientifica.

c.Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione agli artt. 1, 3, 10 bis , 21 octies della legge 7/8/1990 n. 241, per non aver preventivamente informato il resistente dell'emanando parere negativo, privandolo in questo modo della possibilità di integrare la documentazione del Comitato che lo avrebbe potuto orientare verso un parere favorevole.

Quanto al provvedimento principale, Decreto del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza- Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria-Ufficio VII-Trattamento Pensione e Previdenza numero …. del …

d.Violazione di legge, eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria anche in relazione agli artt. 1,3, 10 bis, 21 octies della legge 7/8/1990 n. 241, per non aver preventivamente informato il resistente dell'emanando decreto negativo, privandolo in questo modo della possibilità di integrare l'istruttoria che avrebbe potuto determinare la decisione ministeriale in senso favorevole e comunque richiedere un nuovo parere al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio anche sul presupposto che il precedente era basato su un contenuto formalmente errato come indicato ai precedenti punti a), b), c), e richiedere pertanto una più approfondita istruttoria anche sotto il profilo medico-scientifico.

Avv. Giovanni Carbone

Scritto da

Studio Legale Avv. Giovanni Carbone

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