No alla bocciatura in prima media

Al contrario di quanto deciso dal TAR, il Consiglio di Stato ha deciso che l’alunno bocciato ha, invece, il diritto di essere ammesso alla seconda classe.

19 NOV 2018 · Tempo di lettura: min.
No alla bocciatura in prima media

Secondo il Consiglio di Stato l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico.

In una recente ordinanza del Consiglio di Stato, la numero 5169/2018, ha accolto l’appello dei genitori di un ragazzo di prima media che era stato bocciato. Secondo i membri del Consiglio, infatti, è necessario fare riferimento a periodi più ampi nella decisione riguardante l’ammissione alla classe successiva della scuola media.

La vicenda

Uno studente di prima media di una scuola in provincia di Reggio Emilia, di Scandiano, era stato bocciato e non era stato ammesso al secondo anno. I genitori avevano presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, contro la decisione dell’istituto. Tuttavia, il TAR aveva confermato la bocciatura, in quanto l’alunno aveva terminato il primo anno di scuola media con sette insufficienze.

I genitori, di conseguenza, hanno fatto appello presso il Consiglio di Stato contro l’ordinanza n. 00115/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale di Parma che aveva confermato la decisione dell’istituto di non ammettere lo studente alla seconda classe della scuola media inferiore.

La decisione del Consiglio di Stato

Al contrario di quanto deciso dalla sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale di Parma, il Consiglio di Stato ha deciso che l’alunno bocciato ha, invece, il diritto di essere ammesso alla seconda classe, accogliendo l’appello dei genitori dello studente. I giudici, infatti, hanno affermato che l’appello cautelare è fondato, in quanto “l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico”.

L’articolo 1 del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 afferma che:

“La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto”. In più, la circolare n.1865 del 10 ottobre del 2017 sancisce che: “L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione”.

Di conseguenza, i membri della sesta sezione del Consiglio di Stato, dopo aver valutato la vicenda, hanno accolto l’appello dei genitori dello studente. Per questo, hanno deciso che l’alunno verrà ammesso alla seconda classe della scuola media inferiore. In più, il Consiglio di Stato ha deciso anche di condannare l’istituto alle spese di giudizio della fase cautelare, liquidando la cifra in 1.700 euro.

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