Provvedimenti a tutela del minore

I procedimenti a tutela e protezione dei minori trovano regolazione nel codice civile agli articoli 330-336.

13 GEN 2016 · Tempo di lettura: min.
Provvedimenti a tutela del minore

Quali i provvedimenti a tutela del minore? Esaminiamoli insieme.

I procedimenti a tutela e protezione dei minori trovano regolamentazione nel Codice Civile agli articoli:

  • Art. 330 c.c: decadenza della responsabilità genitoriale sui figli;
  • Art. 332 c.c reintegrazione nella potestà;
  • Art. 333 c.c. condotta del genitore pregiudizievole ai figli;
  • Art. 334 c.c rimozione dall'amministrazione;
  • Art. 335 c.c riammissione nell'esercizio dell'amministrazione.
  • L'art 336 c.c

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento sia richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

L'inizio del procedimento

Il procedimento ha inizio su ricorso del genitore, dei parenti entro il sesto grado o del P.M. presso il T.M. Il T.M. può aprire d'ufficio un procedimento solo eccezionalmente nei casi molto urgenti (art. 336 comma 3).

La fase istruttoria

Ricevuto il ricorso dell'interessato, o con richiesta del P.M., si apre la fase istruttoria. Il presidente nomina il giudice relatore il quale cura la fase istruttoria per poi riferire in Camera di Consiglio al momento della decisione, che viene presa dal Tribunale nella sua formazione collegiale.

La fase decisoria

Le decisioni vengono prese dal Collegio, riunito in camera di consiglio, nella forma del decreto. Il decreto può essere revocato o modificato in ogni tempo. I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini per l'impugnazione. Se vi sono ragioni di urgenza il giudice può disporre che il decreto abbia efficacia immediata.

Contro il decreto è ammesso reclamo alla Corte d'Appello, sia da parte degli interessati che dal P.M., nel termine di 10 gg. dalla comunicazione. Non è prevista la possibilità del ricorso in Cassazione.

Impugnazione: Corte d'Appello e Cassazione

Il Tribunale per i Minorenni in sede civile dispone le proprie decisioni, di norma, nella forma del decreto e solo in pochi casi (es. dichiarazione sullo stato di abbandono oppure accertamento dello stato di paternità) attraverso sentenza.

Le sentenze sono sempre impugnabili in Appello e, successivamente, in Cassazione; i decreti non sempre possono essere impugnati nei successivi gradi sopra richiamati.

I decreti provvisori ed urgenti quindi aventi forma non definitiva non sono ricorribili in appello ma è possibile chiederne la revoca o la modifica al Tribunale dei Minorenni.

I decreti definitivi sono sempre ricorribili in Appello, presso l'apposita sezione minorenni. Per l'art. 739 c.p.c "Contro i decreti del giudice tutelare (o del giudice monocratico) si può proporre reclamo con ricorso al tribunale (in sede collegiale), che pronuncia in camera di consiglio. Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.

Termini per proporre reclamo: il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto se è dato in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se è dato in confronto di più parti.

Più difficile è invece che un decreto venga impugnato, legittimamente, di fronte alla Corte di Cassazione. Questa ha più volte ribadito (per tutte, sent. Cass. Civ. Sez. I n. 2753/08) che i decreti del TM, ancorché definitivi, non possono essere impugnati in tale sede in quanto "poiché diretti a tutelare e governare gli interessi dei minori, possono essere revocati in ogni tempo sia per motivi originari sia per motivi sopravvenuti e sono privi dei requisiti di decisorietà e definitività, che legittimerebbe la loro impugnazione in Cassazione".

Diversamente, è ammesso il ricorso straordinario per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con cui il tribunale per i minorenni dichiari efficace in Italia il provvedimento di un'autorità giudiziaria straniera che disponga l'adozione internazionale.

Scritto da

Avv. Annalisa Alpi

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